Le condizioni per essere fiscalmente residenti in Italia

È considerato fiscalmente residente in Italia il soggetto che rispetta una o più delle condizioni dettate all’art. 2 del TUIR
4 anni fa
2 minuti di lettura
Incentivi imprese italiane Fondo IPCEI, ecco le agevolazioni per investimenti strategici
Incentivi imprese italiane Fondo IPCEI, ecco le agevolazioni per investimenti strategici

In questa breve guida andiamo ad illustrare quali sono le condizioni, affinché, un soggetto (persona fisica o giuridica) debba essere considerato “fiscalmente “residente in Italia. Si tratta di una questione di fondamentale importanza poiché da ciò dipenderà la corretta tassazione (nel nostro Paese o nel Paese estereo) dei redditi prodotti dal contribuente.

Le condizioni per avere la residenza fiscale in Italia

La definizione di residenza fiscale in Italia è contenuta al comma 2 art. 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), dove espressamente si legge che:

“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

Dunque, affinché ci sia residenza fiscale nel nostro paese è necessario che ci siano le seguenti condizioni:

  • per la maggior parte del periodo di imposta il soggetto deve risultare iscritto nelle anagrafi della popolazione residente italiana;
  • oppure si abbia in Italia il domicilio come definito dal codice civile;
  • oppure si abbia in Italia la residenza anagrafica come definita dal codice civile.

Le tre condizioni elencate sono tra loro alternative e non cumulative.

Pertanto basta che ne sussista una sola delle tre per far si che il soggetto sia considerato fiscalmente residente nel nostro Paese. Per contro se nessuna della tre condizioni è presente, allora, il soggetto sarà considerato fiscalmente residente all’estero.

Residenza fiscale in Italia: analisi delle condizioni

Una delle tre condizioni richieste affinché una persona sia considerata fiscalmente residente in Italia, è che questa per la maggior parte del periodo di imposta risulti iscritta nelle anagrafi della popolazione residente italiana. In questa espressione per “maggior parte del periodo d’imposta” si intendono 183 giorni dell’anno o 184 se trattasi di anno bisestile. Quindi, ad esempio, con riferimento all’anno d’imposta 2019, è considerato residente fiscalmente in Italia chi lo scorso anno per almeno 183 giorni è risultato iscritto nelle anagrafi della popolazione residente italiana

Indipendentemente dalla predetta condizione, è poi considerato fiscalmente residente in Italia anche chi abbia nel nostro Paese domicilio fiscale come definito dall’art.

43 comma 1 del codice civile, ai sensi del quale:

“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Così come è considerato residente fiscale in Italia chi abbia la residenza fiscale ne nostro territorio come definita dall’art. 43 comma 2 del codice civile (la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale).

La presunzione della residenza fiscale in Italia

C’è però un caso in cui il legislatore ritiene che, anche se il soggetto si trasferisce all’estero, questi è comunque da considerarsi residente fiscalmente in Italia, a meno che non dia prova della concreta necessità del trasferimento. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 2 del TUIR, si considerano altresì residenti in Italia, salvo prova contraria:

“i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Quindi, ad esempio, è considerato fiscalmente residente ne nostro Paese, il soggetto che si è cancellato dalla popolazione residente in Italia per trasferirsi in Svizzera (paese a fiscalità privilegiata), salvo che il soggetto stesso fornisca prova della necessità di doversi trasferire (motivi di lavoro; ricongiungimento familiare; ecc.).

Fonti e collegamenti esterni:

Art. 2 del TUIR.

Art. 43 codice civile

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Compagnie aeree
Articolo precedente

Voli e rimborsi: perché le compagnie non restituiscono ai passeggeri le tasse

Articolo seguente

Chi sono i miliardari italiani e perché ci parlano del declino economico dell’Italia