Gli amministratori di condominio, anzichè entro il 7 aprile, potranno inviare al Fisco i dati sui lavori condominiali entro il 19 aprile. Il maggior termine è stato riconosciuto in virtù del fatto che quest’anno la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti in ritardo rispetto agli altri anni ossia entro il 23 maggio.
Infatti, la comunicazione è finalizzata alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.
Amministratori di condominio. La comunicazione al Fisco
L’obbligo di invio dei dati di spesa al Fisco per lavori condominiali eseguiti nel corso del periodo d’imposta, è fissato dall’articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016.
Nello specifico tale decreto ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio. Con la comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.
La comunicazione riguarda le spese sostenute dal condominio con riferimento:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e
- di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Di norma, l’adempimento è effettuato dall’amministratore di condominio o anche da un intermediario abilitato. Ad esempio quale può essere il proprio commercialista di fiducia.
Sono tenuti all’adempimento anche i condomini minimi.
La proroga per la comunicazione. Si passa dal 7 al 19 aprile
Con un provvedimento adottato, ieri l’Agenzia delle entrate ha prorogato al 19 di aprile la precedente scadenza del 7 aprile per l’invio dei dati da parte degli amministratori di condomino.
Dunque, gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 19 aprile 2022 per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese effettuate dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.
La proroga opera anche se l’invio dei dati è effettuato tramite intermediari abilitati. Come visto in precedenza.
L’invio dei dati era stato già prorogato dal 16 marzo al 7 aprile per assicurare la completezza dei dati da inviare, considerato che il tracciato di comunicazione era stato aggiornato alle modifiche normative previste dal decreto “Rilancio” (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020).
La nuova proroga si basa sul fato che quest’anno la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti in ritardo rispetto agli altri anni ossia entro il 23 maggio. Rispetto al termine ordinario del 30 aprile, ex art 1 D.Lgs 175/2014.