Condominio con più edifici, per il Superbonus 110% sono valide le assemblee separate?

Ai fini dell'applicazione del Superbonus è necessario che i lavori siano validamente deliberati dall'assemblea condominiale, nel suo complesso.
3 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 23 del 13 gennaio 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito al tipo di delibera condominiale necessaria per poter usufruire del superbonus 100%. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è un condominio formato da vari fabbricati indipendenti, che vorrebbe effettuare degli interventi edilizi rientranti nell’ambito del cd. Superbonus 110%.
Tali interventi saranno relativi alle parti comuni di ciascun fabbricato e, eventualmente, alle unità immobiliari all’interno del singolo fabbricato, mentre non coinvolgeranno parti comuni a più fabbricati.


Ciò premesso, l’istante chiede se questi lavori devono essere deliberati non dall’assemblea condominiale nel suo complesso, bensì da separate assemblee dei proprietari delle unità immobiliari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi.

Superbonus 110% sono valide le assemblee separate?

In merito alle deliberazioni assembleari, il comma 9-bis dell’articolo 119 stabilisce quanto segue:

«Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».

La possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condomini dei singoli fabbricati, spiega l’Agenzia delle entrate, “non investe profili di natura fiscale ma soltanto di natura civilistica”.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è necessario che i lavori siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale nel suo complesso ovvero dalle assemblee dei proprietari.

 

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