Anche se non c’è obbligo di avere l’amministratore, anche il condominio minimo deve fare il Modello 770? O può ritenersi esonerato? Il 770 è facoltativo o obbligatorio?
I quesiti esposti tornano di attualità in vista della scadenza del Modello 770/2022 (anno d’imposta 2021). L’ultimo giorno per l’invio, salvo proroga, è stabilito al 31 ottobre 2022.
Parliamo della dichiarazione che devono presentare i sostituti d’imposta e in cui si vanno a indicare le ritenute operate nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione stessa, quindi, il 2021.
Essendo sostituto d’imposta, dunque, anche il condominio è obbligato a presentare il Modello 770. Tale adempimento è fatto dall’amministratore di condominio stesso.
L’obbligo di avere l’amministratore di condominio
Non sempre, però, all’interno del condominio c’è obbligo della figura dell’amministratore. Ciò è espressamente sancito dall’art. 1129 del codice civile, ai sensi del quale,
Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.
Dunque, la normativa civilistica prevede che la nomina dell’amministratore è obbligatoria laddove il condominio è formato da più di 8 condomini.
Quando il condominio è formato da un numero di condomini non superiore a 8 si parla di condominio minimo.
Per il condominio minimo, dunque, non c’è obbligo di nominare un amministratore. Non c’è nemmeno obbligo di adottare un regolamento condominiale.
L’obbligo del Modello 770 del condominio minimo
Anche se non sussistono questi obblighi, il condominio minimo è comunque tenuto a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale.
In definitiva per il condominio minimo avere l’amministratore di condominio è facoltativo ma è obbligatorio fare il Modello 770.
Ricordiamo, per completezza che, laddove NON si invii la dichiarazione entro il termine ordinario, è possibile inviarla entro i 90 giorni successivi pagando una sanzione ridottissima (pari a 25 euro).
Quindi, ad esempio, con riferimento al Modello 770/2022, chi non lo invia entro il 31 ottobre 2022, può farlo entro i 90 giorni successivi.
L’invio del modello può essere fatto direttamente oppure anche rivolgendosi a un intermediario abilitato come il commercialista, consulente del lavoro, ecc.