Il limite di spesa massimo sismabonus 110, per i lavori di miglioramento sismico sulle parti comuni di un condominio minimo con due abitazioni e un cortile comune, dove sono ubicate, in un edificio accessorio, due pertinenze di proprietà di uno dei due condòmini, va calcolato, in funzione delle sole unità abitative. Le pertinenze, un’autorimessa e una cantina autonomamente accatastate, non aumentano il limite di spesa in quanto situate in un edificio separato e diverso da quello principale.
In sintesi, si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 806 del 13 dicembre 2021.
Cos’è un condominio minimo?
Si parla di condominio minimo in presenza di un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. In tale caso risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente (circolare 24/e 2020):
- la nomina dell’amministratore non necessario per i condomini minimi (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e
- il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condòmini.
Proprio sui condomini minimi si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 806 del 13 dicembre 2021. In relazione alla spettanza del super sismabonus 110.
La risposta n° 806 del 13 dicembre
La risposta n° 806 prende spunto da specifica istanza di interpello.
Nello specifico, un contribuente chiede lumi sull’applicazione del super sismabonus 110 in riferimento a dei lavori aventi ad oggetto un edificio composto: da due unità abitative (una di proprietà della sig.ra X moglie dell’istante, l’altra della sig.ra Y ) compresa un’area cortiliva in cui è presente una piccola costruzione ad uso accessorio, caratterizzata da due pertinenze autonomamente accatastate (un’autorimessa e una cantina) di proprietà della sig.ra X.
Per la costruzione accessoria è prevista la totale demolizione e ricostruzione in sagoma, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico.
Da qui, ha chiesto all’Agenzia delle entrate come debbano essere calcolati i limiti di spesa ammessi al sismabonus 110.
E’ possibile considerare anche le pertinenze autonomamente accatastate?
Ebbene l’Agenzia delle entrate richiama i seguenti due passaggi (Circolare 24/E 2020 e circolare 30/E 2020):
- per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al Superbonus per il totale sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, ma non di quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.
Da qui, nel caso specifico, nel calcolo del limite di spesa, non devono essere considerate le pertinenze dell’unità immobiliare di proprietà del coniuge dell’istante in quanto situate in un fabbricato separato da quello condominiale.
Tuttavia, per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze, la detrazione potrà essere calcolata su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.