Congedo con legge 104, per quali motivazioni viene rifiutato?

Le motivazioni principali che non danno diritto al beneficio del congedo straordinario legge 151 per assistere un familiare con handicap grave legge 104.
6 anni fa
2 minuti di lettura
Congedo straordinario legge 104

Congedo per legge 104, ecco alcune cause che fanno venir meno il diritto, le esamineremo rispondendo ai quesiti dei nostri lettori:

Convivenza o coabitazioneHo fatto richiesta al caf per usufruire del biennio per mia sorella. I requisiti sono tutti a posto tranne la stessa residenza. Il comune e’ lo stesso. Io prima di caricare la domanda sono andato al comune e non mi hanno voluto riconoscere la residenza. E mi hanno rilasciato un certificato di diniego per motivo che l’alloggio e’ una casa popolare e mia sorella dietro la morte di entrambi i genitori non aveva diritto al subentro.

Per questi motivi io sono sprovvisto della stessa. Inps mi ha caricato la pratica dicendo che era a posto e l’ho consegnata alla mia azienda. Sto in regola o rischio il riggetto? Ti prego rispondimi  grazie.

Risposta

Se ho capito bene, lei ha inoltrato la domanda al CAF, quando dice caricare significa che ha avuto il protocollo di invio, la pratica però dev’essere lavorata dall’INPS, che farà i dovuti accertamenti.

Ricordiamo, che se il requisito di convivenza o coabitazione, non è soddisfatto non si può accedere al diritto a fruire del congedo straordinario legge 151.

Nel congedo straordinario legge 151, il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 art. 46 e 47.

Valida anche la coabitazione nel medesimo stabile sia pure in interni diversi, perché non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile.

Il concetto di “convivenza”, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi.

Nel caso specifico, l’Inps potrà dietro accertamenti, rifiutare la pratica di congedo legge 151. Le consiglio di rivolgersi direttamente all’Inps di appartenenza e verificare lo stato della sua pratica.

Congedo legge 151 e permessi legge 104, la differenza sul diritto di priorità

Buongiorno, il congedo mi e’ stato negato per via dell’ordine di priorità. Mio marito e’ contadino e non ha diritto di chiedere il congedo. Anche se non “Avente Diritto” non passa a me che assisto suocero 88 anni – siamo una famiglia. Io ho i permessi 104 e lui è  grave? Forse ce una novita’ al riguardo. Sono in congedo non retribuito da 1 anno e mezzo. Grazie

Risposta

Per assistere un familiare con disabilità grave, è concesso al lavoratore di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese per assistere familiari con handicap in condizione di gravità. E’ concesso oltre ai permessi legge 104 retributivi anche il congedo straordinario per massimo due anni, sul congedo straordinario vige il diritto di priorità.

Nulla è cambiato sul diritto di priorità nel congedo legge 151, che ancora è in vigore e resta un requisito vincolante al beneficio.

Per maggiori informazioni consigliamo di leggere l’articolo: Congedo straordinario e diritto di priorità per assistere il familiare con legge 104

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

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