Il congedo legge 151 per assistere il familiare con handicap grave in possesso della legge 104 art. 3 comma 3, consiste in due anni di assenza dal lavoro retribuito nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa. Questo limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Un lettore ci pone un quesito specifico sulla possibilità di fruire del congedo in prossimità della pensione.
Congedo con legge 104 anche se il familiare frequenta il centro diurno?
Avrei un quesito da porle…io usufruisco già’della legge 104 per mio fratello che vive in casa con me. Ora vorrei chiedere il congedo straordinario dei 2 anni visto che mi mancano 20 mesi per entrare in pensione. La mia domanda è: mio fratello può’ continuare a frequentare il centro diurno che già frequenta se io usufruisco di questo congedo? Grazie se potrà’ rispondermi.
Congedo legge 151 per due anni, quando non spetta
Il congedo legge 151 per assistere i familiari con handicap grave è soggetto a dei vincoli ben precisi: obbligo di convivenza e diritto di priorità.
Inoltre, l’Inps specifica quando il congedo per assistere il familiare con handicap grave non spetta, ed esattamente non possono fruirne:
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- ai lavoratori a domicilio;
- ai lavoratori agricoli giornalieri;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori parasubordinati;
- in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992.
Nel caso specifico se rispetta i requisiti richiesti per fruire il congedo legge 151, lei può fare domanda in quanto mi sembra di aver capito che suo fratello frequenta un centro inerente alla sua patologia.