Congedo maternità Inps. A chi spettano i congedi parentale di maternità e come vengono fruiti?
Viste le recenti modifiche al congedo parentale del padre ( si veda il nostro articolo Congedo parentale Inps del padre, ecco le novità 2013), pare opportuno fare il punto sul congedo di maternità che non ha subito modifiche in tal senso.
Congedo maternità Inps, a chi spetta
Occorre innanzitutto specificare chi siano i soggetti che possono fruire del congedo di maternità. In particolare essi sono le lavoratrici dipendenti in possesso dei requisiti richiesti maturano il diritto a una indennità di maternità, sostitutiva della retribuzione al verificarsi dell’evento maternità anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
Nella categoria delle lavoratrici che possono fruire dell’indennità di maternità rientrano così:
- lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati,
- lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali,
- lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
- lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
- lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
- lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;
- lavoratrici agricole (dirigenti e impiegate) a tempo indeterminato e non;
- collaboratrici domestiche e familiari in possesso del requisito di 52 settimane di lavoro nei due anni precedenti ovvero 26 settimane nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità
- lavoratrici dipendenti di cooperative (operaie e impiegate socie o non socie);
- dipendenti (operaie e impiegate) da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici in distacco sindacale,
- lavoratrici dello spettacolo;
- lavoratrici impegnate in attività socialmente utili (A.S.U.) o di pubblica utilità (A.P.U.).
L’unico requisito imprescindibile che viene richiesto per fruire dei congedi di maternità è quello che la gestante abbia in atto un rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario.
Indennità di maternità
Si può fruire nel periodo di congedo maternità dell’indennità erogabile nel periodo antecedente il parto o successivamente dopo. L’indennità di maternità viene anticipata generalmente dal datore di lavoro per conto dell’Inps.
Viene pagata, invece, direttamente dall’Inps:
- alle lavoratrici stagionali;
- alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da non oltre 60 giorni che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale;
- alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da oltre 60 giorni che fruiscono, all’inizio della maternità, dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di integrazione salariale con pagamento diretto da parte dell’Inps;
- alle lavoratrici agricole dipendenti (facoltativamente se a tempo indeterminato;
- alle colf e alle badanti;
- alle lavoratrici dello spettacolo con contratto a termine o a prestazione o a giornata.