I periodi di congedo per maternità e paternità sono utili ai fini della pensione. Sia per quanto riguarda la misura che per il diritto. Detti contributi, accreditati in via figurativa dall’Inps, valgono sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati.
Lo precisa in una recente nota l’Inps. Con messaggio n. 1215 del 2023, l’Istituto spiega che la novità in tema di pensioni vale sia per i congedi di maternità/paternità e parentali. Permessi fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro, a prescindere dalla collocazione temporale.
Misura di accredito dei contributi per la pensione
Come spiega la legge in materia di accredito dei contributi figurativi, bisogna tenere conto della retribuzione settimanale. Se questa è inferiore al 40% del trattamento minimo mensile nel FPLD (cioè 227,18 euro a settimana) sulla posizione assicurativa del lavoratore viene riconosciuto ai fini del diritto a pensione l’accredito di un numero di settimane di contributi inferiore a quelle lavorate.
Ciò segue il così detto “principio della contrazione” in base al quale le settimane riconosciute ai fini del diritto a pensione vengono proporzionalmente ridotte in funzione della retribuzione percepita. Questo vale solo per i lavoratori dipendenti. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato, non si applica la riduzione. Detto questo, il criterio è escluso al congedo di maternità e di paternità. Sia in costanza e sia al di fuori del rapporto di lavoro. In particolare, ai fini della pensione, spiega l’Inps
“in coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e con il sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire alla maternità e alla paternità idonea protezione, non possono trovare applicazione altre disposizioni che limitino o riducano l’accredito figurativo”.
Il congedo di maternità e paternità
L’Inps scrive, pertanto, che non rientrano nell’ambito di applicazione del principio di contrazione i periodi di congedo per maternità e paternità.
Ciò vale, sia all’interno e sia al di fuori del rapporto di lavoro (tra cui anche il congedo parentale) ai fini della pensione. Restano invece soggetti al controllo del minimale retributivo:
- Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni;
- Permessi mensili per figli con handicap grave;
- Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave;
- Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave.