Rispondiamo al quesito di un nostro lettore su quando è possibile non conteggiare nel congedo straordinario retribuito della legge 151/2001 i giorni non lavorativi e quelli festivi.
Gent.ma dott.ssa Del Pidio,
Mia moglie, dipendente comunale cat. C/2 ha preso nell’anno 2016 circa 180 giorni di congedo parentale per l’assistenza al coniuge in situazione di gravità (legge 151). Nei vari periodi è sempre rientrata il lunedì ed in tutti i giorni prefestivi. Gradirei, se possibile, sapere come vanno conteggiati i giorni di congedo. In attesa Le porgo i migliori auguri di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO.
Con osservanza
Se si fruisce del congedo straordinario retribuito previsto dalla legge 151/2001 in maniera frazionata è possibile non calcolare nel computo delle giornate di congedo i giorni festivi e le domeniche.
Con la circolare numero 64 del 12 maggio 2004 l’Inps precisa che affinchè non vengano conteggiati nel periodo di congedo straordinario i giorni “festivi, i sabati e le domeniche – è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro […]”, nella stessa circolare si specifica che “due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)”.
Per non conteggiare, quindi, nei giorni di congedo straordinario, è necessario riprendere almeno per un giorno l’attività lavorativa dopo i giorni non lavorativi (sabato, domenica o festività). Nel caso l’attività lavorativa non venga ripresa per malattia del dipendente o della persona assisistita, i giorni non lavorativi non saranno in ogni caso conteggiati nel congedo straordinario.
La circolare della Funzione Pubblica 1 del 3.2.2012 al punto b riporta: “Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio” (per malattia del figlio si intende la malattia della persona assistita anche diversa dal figlio).