Indennità di congedo parentale per i co co pro e tutti gli iscritti alla gestione separata Inps oggetto di chiarimenti con la circolare n. 77/2013.
Circolare n. 77/2013 Inps
Nella maxi circolare n. 77 del 13 maggio scorso, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ricostruisce l’evoluzione delle tutela previste per gli iscritti alla gestione separata Inps e quindi per l’erogazione delle prestazioni di malattia e di congedo parentale ( si veda il nostro articoloGestione separata Inps, tutto sull’indennità di malattia).
Congedo parentale co co pro
L’Inps precisa che anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps è stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino.
Indennità congedo parentale co co pro, i requisiti
Per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità per congedo parentale è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento in cui si fruisce del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Il trattamento economico che spetta per il periodo di congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata spetta limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. L’indennità spettante è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità. Il diritto ai periodi di congedo poi, in caso di parto – o adozione/affidamento – plurimi, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori, in relazione all’età (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia).
La domanda telematica
Da ultimo nella sua circolare, l’Inps precisa che i soggetti che intendono richiedere il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale, devono presentare apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità, sempre in modalità telematica.