Congedo parentale Covid-19 prorogato fino al 3 maggio 2020. L’Inps, ha comunicato che i 15 giorni di permesso speciale retribuito dal lavoro per restare a casa coi propri figli potrà essere usufruito fino al termine del lockdown.
La misura, sebbene contemplata dal DPCM del 10 aprile 2020 che estendeva la chiusura delle scuole fino al 3 maggio 2020 non era stata ancora recepita dall’Inps che solo il 16 aprile, con la circolare numero 16, ha esteso fino a tale data. “(…) Su conforme parere ministeriale – si legge nella nota – sono prorogati fino al 3 maggio 2020 i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola”.
Congedo parentale Covid-19
Una misura che probabilmente subirà ulteriori estensioni temporali visto che già si prevede un ritorno degli alunni a scuola solo a settembre. Probabilmente già il decreto di aprile sulle misure a sostegno di imprese a famiglie fornirà dettagliate indicazioni. Ma torniamo al congedo parentale Covid-19 e riepiloghiamo come funziona. Si tratta né più né meno di un congedo speciale Inps, in aggiunta a quello ordinario, di 15 giorni per chi ha figli fino a 12 anni di età. E’ attivo dallo scorso 5 marzo, cioè da quando sono state adottate misure di contenimento per la diffusione del coronavirus a livello nazionale e sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado.
Requisiti
Si tratta di un congedo parentale di natura straordinaria che prevede l’indennizzo delle giornate lavorative nella misura del 50% anche se si hanno figli di età compresa fra i 6 e i 12 anni (normalmente il congedo parentale con figli di età superiore ai 6 anni è indennizzato al 30%). Il congedo può essere usufruito alternativamente dai genitori per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi, anche non continuativi o in via frazionata. L’Inps riconoscerà la piena copertura previdenziale figurativa ai fini pensionistici. Per i figli disabili gravi (Legge 104/92 comma 3), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, il congedo di 15 giorni spetta a prescindere dall’età del figlio.
Lavoratori autonomi
Il congedo parentale speciale spetta anche ai lavoratori autonomi. Coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps hanno diritto al riconoscimento di una indennità giornaliera del 50% pari a 1/365 del reddito utilizzato per il calcolo dell’indennità di maternità. Per gli iscritti alla gestione commercianti e artigiani, l’importo sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge e riportata sul sito Inps.it. Sono esclusi tutti gli altri lavoratori autonomi non iscritti all’Inps per i quali provvederanno le rispettive casse previdenziali professionali. Anche in questo caso, come per i lavoratori dipendenti, l’indennità potrà essere fruita alternativamente dai genitori.
Voucher baby-sitting
In alternativa al congedo parentale speciale, è previsto il bonus baby-sitting. Se i genitori lavoratori non possono restare a casa ad accudire i figli, perché magari impegnati in lavori strettamente connessi all’emergenza sanitaria (si pensi ad esempio alla madre infermiera e al padre poliziotto), la legge prevede il bonus baby-sitting. In cosa consiste? E’ una indennità alternativa al congedo parentale speciale che serve per pagare il servizio di baby sitter e vale fino a 600 euro da utilizzare nel periodo di sospensione dei servivi educativi e delle attività scolastiche, con il Libretto Famiglia. Limite che è elevato fino a 1.000 euro se il genitore è dipendente delle forze dell’ordine, del settore sanitario pubblico o privato. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi iscritti e non iscritti al Inps.