Cambiano le regole di fruizione dei congedo parentale anche per i lavoratori parasubordinati. Il decreto di agosto n 105/2022 ha sostanzialmente ampliato le tutele previdenziali per tutti i lavoratori coinvolgendo anche quelli iscritti alla Gestione Separata.
Il decreto introduce sostanzialmente il diritto al congedo parentale anche ai lavoratori autonomi e parasubordinati con indennizzo pari al 30% della retribuzione convenzionale. La durata massima è di nove mesi.
Congedo parentale per lavoratori parasubordinati
Il decreto di cui sopra introduce grosse novità soprattutto per i lavoratori dipendenti.
La novità più importante riguarda la possibilità di fruire del congedo parentale (3 mesi per il padre e 3 mesi per la madre) entro il 12 esimo anno di vita del bambino. Prima era possibile farlo entro il terso anno di vita. Inoltre, è riconosciuto a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.
A tale proposito si ricorda che alla categoria di lavoratori parasubordinati non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria. Non è nemmeno prevista la tutela del “genitore solo”, come viceversa avviene per gli autonomi o dipendenti.
La durata del congedo del padre e della madre variano in base al tipo di attività svolta. Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori parasubordinati, l’indennità spetta per 3 mesi ciascuno (totale 6 mesi). Nel caso uno sia parasubordinato e l’altro dipendente, al primo spettano 3 mesi e al secondo 6 mesi (totale 9 mesi). Lo stesso se uno è autonomo e l’altro lavoratore parasubordinato.
Indennità e requisiti
La riforma sul congedo parentale non cambia i requisiti e le modalità di indennizzo preesistenti. Per poter fruire del periodo di astensione facoltativa indennizzata è necessario che il lavoratore sia registrato alla Gestione Separata Inps.
E’ necessario, fra le altre cose, che il rapporto di lavoro sia in essere al momento del parto e che sia stato versato almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata. Inoltre deve risultare l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Ogni richiesta deve essere presentata online attraverso il portale dell’Istituto, direttamente o tramite patronati o Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o gli enti di patronato