Congedo paternità obbligatorio e facoltativo oggetto di indicazioni da parte dell’Inps con il messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013 che pubblica il modello per chiedere il pagamento diretto dell’indennità.
Congedo paternità obbligatorio e facoltativo 2013: le novità
La legge n. 92 del 2012, la riforma lavoro Fornero, ha previsto in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo parentale obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Il congedo parentale del padre in tal caso dà il diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall’art.22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’erogazione dell’indennità di maternità. (Per maggiori dettagli si veda il nostro articolo Congedo parentale Inps del padre, ecco le novità 2013).
Retribuzione congedo paternità
Alla luce delle novità introdotte dalla riforma Fornero, l’indennità nel congedo parentale viene corrisposta direttamente dall’Inps in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell’indennità di maternità, ossia per i lavoratori stagionali, gli operari agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi.
Secondo quanto disposto nel messaggio del 26 luglio scorso, l’Inps e i patronati, nelle more della telematizzazione della domanda di congedo parentale, sono tenuti ad accettare le domande dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate, presentate con l’apposito modello che riportiamo di seguito.
– Domanda congedo obbligatorio
Una volta completata l’istruttoria e accertata la presenza dei requisiti, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata mediante la procedura “Pagamenti vari”.
Retribuzione congedo paternità: trattamento fiscale e liquidazione
L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’ art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR). L’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps, così come viene previsto per l’indennità di maternità in generale.
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Fruizione indennità congedo paternità