Quanto tempo prima bisogna fare domanda di dimora temporanea per usufruirne della legge 104 di due anni retribuiti?
Come abbiamo già affermato in precedenti articoli, in base alla circolare Inps numero 32 del 6 marzo 2012 e del Dipartimento della Funzione Pubblica numero 1 del 3 febbraio del 2012, per tutelare i diritti del disabile e di chi lo assiste il requisito della convivenza risulta soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea che deve risultare dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (articolo 32 del DPR numero 223 de 1989).
Nella circolare Inps si specifica che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.”.
E’, quindi, necessario che il requisito della convivenza sia soddisfatto prima della domanda di congedo straordinario e, di conseguenza, la dimora temporanea va richiesta prima di presentare la domanda di congedo straordinario (non è specificato quanto tempo prima ma soltanto che va richiesta prima).
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