Congedo straordinario 104 per il suocero: quando è possibile?

Congedo straordinario, ordine di priorità, contribuzione figurativa e quota 100, ecco qualche consiglio.
6 anni fa
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assistenza familiare legge 104 e part-time

Egregia Signora Del Pidio, avrei qualche domanda da porle poiché mi è difficile trovare risposta da altri e perciò chiedo a Lei la cortesia di una semplice risposta.
1) accudisco da circa 15 mesi mio suocero con tre giorni al mese con legge 104 art. 3 comma 3, se in futuro dovessi avere necessità di prendere l’aspettativa di due anni questo mi verrà riconosciuto? Siccome ho quasi 60 anni e 1917 settimane per il diritto come operaio se prendo i due anni arrivo a quota 100? I due anni sono conteggiati come settimane per il diritto? Infine un consiglio: sono nato 11/10/1959 lei come consiglia di proseguire?
Grazie per la cortese attenzione e attendendo una Sua risposta cordialmente La saluto.

Priorità congedo straordinario

Prima di rispondere a tutte le sue ulteriori domande è meglio che le precisi che per fruire dei due anni di congedo straordinario legato alla legge 104 esiste un ordine di priorità familiare che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi e che segue il seguente ordine:

  1. il coniuge convivente
  2. il padre o la madre anche non convivente
  3. uno dei figli conviventi della persona
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile

Può lei fruire del congedo straordinario?

Il congedo straordinario per suo suocero spetta in primis alla moglie se ancora in vita e se non affetta da patologia invalidante (poco conta l’età e le condizioni di salute, conta solo la presenza della condizione invalidante).

Se suo suocero è vedovo o se sua suocera fosse invalida, in qualità di affine di primo grado potrebbe chiedere il congedo straordinario solo se convivesse con suo suocero da almeno 6 mesi anche se fruisce dei permessi 104 per l’attuale assistenza (si tratta di due istituti distinti).

Se dovesse spettarle il congedo straordinario durante il periodo dei due anni in cui ne fruirà le sarà riconosciuta contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici e, quindi, al termine del congedo non avendo ancora compiuto i 62 anni non potrebbe ancora accedere alla quota 100, ma, avendo per legge conservato il posto di lavoro potrebbe riprendere a lavorare fino alla maturazione dei requisiti.