Gentile Redazione,
vorrei sapere se il congedo straordinario biennale per mia figlia invalida e minorenne con la 104 in stato di gravità mi può essere concesso in caso di separazione con affidamento congiunto ai genitori, considerando che mia figlia risiede con me ma che di fatto sta per mezza settimana con la mamma disoccupata ed il rimanente con me. Inoltre, una volta terminato il congedo straordinario di 2 anni, posso disporre dei permessi dei tre giorni al mese se lo stato di gravità viene mantenuto a mia figlia? Grazie.
Per un figlio disabile la legge 104 prevede, oltre alla possibilità di poter fruire dei 3 permessi retribuiti mensili, anche di un congedo straordinario retribuito biennale di 2 anni complessivi.
L’astensione è frazionabile anche in giorni per un massimo di 2 anni della vita lavorativa del dipendente e l’indennità che spetta è pari a quella dell’ultimo stipendio dando anche diritto a contributi figurativi ai fini pensionistici.
Il congedo straordinario, così come avviene per i permessi legge 104, viene riconosciuto ad un solo lavoratore per l’assisistenza dello stesso figlio. Se, quindi, la sua ex moglie è disoccupata spetta a lei fruire del congedo straordinario previsto dalla legge 104 per assistere sua figlia. Il congedo straordinario può essere richiesto da uno dei due genitori anche quando l’altro non ne ha diritto perché non lavoratore.
Ai genitori, inoltre, non è richiesta la convivenza con il figlio da assistere ma soltanto la sistematicità e l’adeguatezza dell’assistenza, requisito, invece, richiesto in tutti gli altri casi di congedo straordinario biennale.
Per quel che riguarda, invece, i permessi mensili di 3 ore, scaduto il congedo straordinario biennale se permarrà lo stato di gravità di sua figlia, essendo la legge 104 a vita ( tranne nel caso dei minori affetti da diabete al raggiungimento della maggiore età), potrà continuare a fruirne.
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