Congedo straordinario biennale 104: l’azienda può licenziare durante la fruizione?

Come funziona il congedo straordinario? si può essere licenziati durante la fruizione?
6 anni fa
1 minuto di lettura
Legge 104

Buon pomeriggio,

ho necessità di conoscere se ho diritto a chiedere il congedo straordinario biennale per mia mamma che vive con me e che ha un’handicap grave riconosciuto dall’Inps (mi avvalgo già della legge 104 da diversi anni).

Sono solo io che posso accudirla altri parenti non ne ho.

Sono in una situazione lavorativa delicata, in quanto l’azienda per cui lavoro (con sede legale e produttiva in provincia di Savona) mi stà chiedendo di rimanere fissa in ufficio 2/3 gg alla settimana.

Io nel 2015 sono stata assunta come responsabile commerciale con possibilità di lavorare da casa e programmarmi le visite dei clienti a mia discrezione tranne il venerdì che sono in sede per repportistica e varie per rientrare la sera a casa.

Visto che ho un’età “delicata” per reinserimento mondo del lavoro stò informandomi a 360° per sapere fino a quanto posso oppormi o venire ad un “compromesso”.

Con la richiesta del congedo l’azienda può comunque licenziarmi? Percepirò comunque lo stipendio e il pagamento dei miei contributi?

Quanto dura esattamente. Ho maturato 31 anni effettivi di lavoro e ho 53 anni.

Attendo sua gentile risposta in merito.

 

Rispondo con ordine alle sue domande.

Non esiste una vera e propria tutela per i lavoratori che fruiscono del congedo retribuito biennale, come ad esempio quella che tutela dal licenziamento le donne incinte per intenderci, ma in ogni caso il datore di lavoro non può licenziare un suo dipendente per il semplice fatto che richiede il congedo retribuito legato alla legge 104/92. Devono esserci alla base del licenziamento sempre delle motivazioni valide e legittime (crisi economica, giustificato motivo ecc…).

Lo stipendio lo percepirà per tutta la durata del congedo e sarà rapportato all’ultima busta paga precedente il congedo stesso esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito-annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.

Durante la fruizione del congedo non maturerà ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto ma continuerà a maturare contribuzione figurativa utile all’anzianità assicurativa.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”

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