Abbiamo trattato il congedo straordinario in tutti i suoi aspetti, molti dubbi ha lasciato il diritto di priorità per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art.3 comma 3). In quest’articolo, cercheremo di dare tutte le informazioi sul diritto di priorità e quando è intervenuta la Corte costituzionale ad ampliare la platea degli aventi diritto.
Congedo straordinario e il diritto di priorità
La legge prevede un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario a lavoro.
Ad esempio, può fare richiesta del congedo straordinario uno dei figli conviventi con il familiare in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente sia affetto da patologie invalidanti certificate, oppure quando sia mancante.
L’Inps nel congedo stabilisce un ordine di priorità, che può essere superato sono se la parte avente diritto è mancante o è affetta da patologie invalidanti. (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013)”.
Quattro sentenze della Corte Costituzionale hanno ampliato la platea degli aventi diritto, attribuendo tale diritto ai fratelli conviventi anche in caso di inabilità dei genitori, al coniuge e ai figli conviventi.
La norma come già precedentemente evidenziato nell’articolo: Permessi legge 104 e congedo straordinario, gli aventi diritto, le differenze , nel congedo straordinario, non prevede limiti di età e che pertanto, se non affetti da patologie invalidanti, i familiari legittimati a prestare assistenza, possono essere anche molto anziani.
Congedo straordinario: Ministero del lavoro e Dipartimento Funzione Pubblica
In base al congedo straordinario con il Ministero del Lavoro con risposta ad istanza di interpello n. 43/ 2012, ha confermato che l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per poter fruire del congedo legge 151 per assistere il familiare con handicap grave.
Il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 1 del 3.2.2012 chiarisce esplicitamente: “si aggiunge che, poiché l’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Pertanto, per l’individuazione dei legittimati, non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).”
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