Il congedo straordinario connesso alla legge 104, stabilito dal dlgs 151/2001 prevede un congedo retribuito dal lavoro per un massimo di 2 anni per assistere e curare un familiare con grave disabilità e può essere interrotto solo in caso di malattia e maternità.
Per nessun altro evento il congedo straordinario può essere interrotto, gli unici eventi che giustificano l’interruzione sono, appunto, la malattia e la maternità, ma deve essere sempre il lavoratore a scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario.
Per poter, poi, godere del restante periodo di congedo straordinario residuo sarà necessario produrre la presentazione di una nuova domanda.
A precisarlo è la circolare Inps numero 54 del 15 marzo 2001 che chiarisce: Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il “congedo straordinario”, di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete, l’erogazione di indennità a carico dell’INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda (v. par. 4). A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia o di maternità che consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni (6) dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa)”.
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