Congedo straordinario legge 104 e dimora temporanea: si può abitare in un altro Comune?

Come utilizzare l'istituto della dimora temporanea nel congedo straordinario retribuito?
6 anni fa
1 minuto di lettura
Legge 104

Salve, il congedo parentale di due anni può  essere valido con la residenza temporanea anche se l’interessato abita in un altro comune? Perché avrei anche una mia famiglia da curare di cui un bimbo di 7 anni e un mutuo cointestato.

 

La residenza temporanea può essere richiesta soltanto se l’assistente e l’assistito vivono in comuni diversi poiché se si risiede nello stesso Comune non è possibile iscriversi all’Anagrafe temporanea della popolazione (si è già iscritti all’Anagrafe normale).

D’altro canto, però, è bene sapere che quando si richiede il congedo straordinario retribuito è richiesta la coabitazione con l’assistito, sia essa giustificata con il cambio di residenza che con la dimora temporanea. Il requisito della convivenza si ritiene soddisfatto, quando risultano insieme la residenza anagrafica e la convivenza, ossia la coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva. L’INPS con dalla Circolare numero 32 del 6 merzo del 2012 e poi  nella Circolare numero  159 del 15 novembre de 2013 afferma chiaramente che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …,  ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.” Questo significa che la cura all’assistito va in ogni caso garantita sempre (non si può, per intenderci, vivere altrove). La dimora temporanea serve per non incorrere in tassazioni maggiori a causa di Imu e Tasi per non residenti, per non dover cambiare la residenza ma non è possibile richiederla se si vive nello stesso comune della persona di cui ci si deve prendere cura. La dimora temporanea può essere richiesta soltanto se l’interessato vive in un altro Comune poichè se vive nello stesso risulterà già iscritto nell’anagrafe della popolazione e non potrà iscriversi nel registro della popolazione provvisoria.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”

 

 

Lascia un commento

Your email address will not be published.

agorafobia
Articolo precedente

Lavoro all’aperto: se il lavoratore soffre di attacchi di panico ha diritto al ricollocamento in ufficio?

Pensione anticipata donna
Articolo seguente

Pensione donna con 58 anni e 30 di contributi, quali alternative