Congedo straordinario per assistere il familiare con handicap grave, il quesito di un nostro lettore:
Buongiorno, le volevo chiedere se mia nonna è sola a un’età di 83 anni, operata di tumore maligno, riconosciuta invalida e usufruisce della legge 104, io ho tre giorni al mese per accompagnarla nelle varie visite cliniche ospedaliere, ho la residenza con lei, posso usufruire dei due anni di congedo per assistere mia nonna.
Saluti
Il congedo straordinario legge 151 spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico.
- i genitori che hanno figli disabili che si trovano in una situazione di handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), rientrano anche i figli adottivi o affidatari;
- il coniuge, il convivente di fatto e le unioni civili. Nella scala della parentela rientrano i parenti o affini di secondo grado che si trovano in situazione di handicap grave.
- i parenti o affini al terzo grado solo se conviventi con il familiare con handicap grave se gli aventi diritto sono mancanti o affetti da patologie invalidanti certificate.
Tabella Inps Parentela e Affinità
Diritto di priorità
La legge prevede un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario a lavoro.
Ad esempio, può fare richiesta del congedo straordinario uno dei figli conviventi con il familiare in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente sia affetto da patologie invalidanti certificate, oppure quando sia mancante.
L’Inps nel congedo stabilisce un ordine di priorità, che può essere superato sono se la parte avente diritto è mancante o è affetta da patologie invalidanti. (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013)”.
La condizione di handicap
Per poter usufruire di questo congedo straordinario legge 151, il familiare d’assistere si deve trovare nella condizione di handicap grave, cioè deve possedere il verbale legge 104 con l’art 3 comma 3.
Congedo straordinario e requisito della convivenza
Per poter beneficiare del congedo legge 151, viene richiesta la convivenza con il disabile, tale requisito si intende soddisfatto quando il familiare e il disabile hanno la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo, quindi stesso numero civico anche se in interni diversi (Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884).
Congedo straordinario e legge 104, requisito di coabitazione e pagamento, tutti gli aggiornamenti
Conclusioni
Se si trova nelle situazioni sopra evidenziate, essendo lei convivente, può farne richiesta. Le consiglio di rivolgersi ad un Patronato per verificare con loro se sono presenti tutte le condizioni analizzate.
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