Buongiorno Patrizia, vorrei porti un quesito in merito al congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42 per assistenza familiare con disabilita gravo. Premesso che:
– il familiare con disabilità grave (sindrome di down e cecità) è il fratello di mia madre, che lo assiste abitualmente;
– mia madre ha 66 anni e risulta residente in un altro comune;
– usufruisco già dalla Legge 104 per tre i giorni al mese;
– che il sottoscritto si trova residente in un’altra provincia, oltre i 150 km;
– che nessuno degli altri fratelli e sorelle possono assistere il fratello disabile ed in più non sono conviventi;
Mia madre a fine settembre dovrà sottoporsi ad un intervento e dovrà rimanere ricoverata per circa un mese in ospedale, per tanto per non creare molto disagio al disabile volevo usufruire del congedo straordinario per circa 30 / 40 giorni; nel leggere la norma vedo che uno dei requisiti principale è la convivenza / coabitazione nello stesso stabile, e fin qua nulla di strano, in quanto la maggior parte delle ferie e sia quando usufruisco de tre giorni al mese sia di giorno che di notte mi trovo presso l’abitazione dello zio disabile; ora però usufruire del congedo straordinario leggo di tutto e di più, ho visto che molti hanno effettuato un cambio di residenza, e altri hanno effettuato una richiesta di dimora temporanea, nel mio caso fare un cambio di residenza per un 30 /40 gg di congedo mi sembra un po esagerato. Pertanto leggevo la normativa della dimora temporanea, ma nelle richieste dovrei dichiarare che mi trovo in quella località da più di 4 mesi, cosa non vera, pertanto andrei a dichiarare un falso…..cosa che non farei mai; per di più non tutti i Comuni hanno un registro di popolazione per dimora temporanea…… è possibile durante la richiesta del congedo fare una autocertificazione che dalla data di inizio del congedo il sottoscritto dimora presso l’ abitazione del disabile???
Grazie distinti saluti .
Congedo straordinario retribuito ed ordine di priorità
Pur fruendo dei permessi mensili della legge 104, a mio avviso, non può godere del congedo straordinario retribuito.
Il diritto di priorità nella fruizione del congedo, poi, non può scalare (e non può essere ceduto) se non in caso di decesso, mancanza o patologia invalidante dell’avente diritto.
L’ordine di priorità segue il seguente ordine:
- il coniuge convivente
- il padre o la madre anche non convivente
- uno dei figli conviventi della persona
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile
Essendo i fratelli del disabile ancora in vita e (suppongo) non affetti da patologie invalidanti, il diritto spetta a loro prima che ad un eventuale nipote.
Congedo straordinario e residenza
La residenza con il disabile è uno dei requisiti essenziali per poter fruire del congedo e può essere sostituita soltanto dalla richiesta di dimora temporanea. Non è possibile ovviare a questo requisito con una autocertificazione, purtroppo.