Con la sentenza numero 29062 del 5 dicembre 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che il congedo straordinario retribuito legato alla legge 104 può essere fruito anche soltanto per l’assistenza notturna del disabile.
Il fruitore del congedo in questione, quindi, non può essere licenziato dal proprio datore di lavoro.
Congedo straordinario: non sono previsti orari per assistenza
I giudici hanno ricordato che il congedo straordinario non prevede orari per l’assistenza del familiare disabile secondo le concrete esigenze del caso. Il lavoratore dipendente, quindi, può assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 2 anni per assistere un familiare disabile nel corso della carriera lavorativa ottenendo un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita.
“Non si può ritenere che l’assistenza che legittima il beneficio del congedo straordinario possa intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, sempre che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile. In definitiva, pur risultando materialmente accaduto che l’operaio si trovasse in talune giornate lontano dall’abitazione della madre, ciò non è sufficiente a far ritenere sussistente il fatto contestato perché, una volta accertato che, ferma la convivenza, questi comunque prestava continuativa assistenza notturna alla disabile, alternandosi durante il giorno con altre persone, con modalità da considerarsi compatibili con le finalità dell’intervento assistenziale, tanto svuota di rilievo disciplinare la condotta tenuta dal lavoratore” specificano i giudici.
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