Normativa indennità congedo straordinario
Durante il congedo straordinario retribuito ai sensi della legge 151/2001 si ha diritto a ricevere un’indennità che corrisponde all’ultima retribuzione percepita nell’ultimo mese che precede il congedo stesso, oltre all’accredito di contribuzione figurativa.
L’indennità si calcola in base alle voci fisse e continuative delle retribuzioni escludendo tutte le voci che possono variare nei diversi mesi dell’anno come ad esempio gratifiche, straordinari, indennità incentivi. Durante il godimento del congedo straordinario retribuito, inoltre, non si maturano tredicesima e trattamento di fine rapporto che si maturano, solo nei periodi in cui si presta attività lavorativa.
Nella circolare 22 del 28 dicembre 2011, l’INPDAP specifica che: “la riconducibilità ai criteri di fissità e continuità delle voci retributive comporta l’esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all’effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati”.
La misura dell’indennità, quindi, deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa.
In conclusione
L’indennità viene calcolata, quindi, sulle voci fisse della sua retribuzione e non il netto pagato per quell’ultima busta paga: si parla della retribuzione e non del netto percepito. L’indennità, quindi, si baserà sulla voce in busta paga “retribuzione ordinaria”. La malattia rientra nell’indennità e quindi non incide sull’indennità.