Congedo straordinario retribuito: come agisce su maturazione di ferie e permessi?

Perchè durante il congedo straordinario retribuito legge 151 non si maturano ferie e permessi? Cerchiamo di capire.
6 anni fa
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Legge 104

Salve, Le chiedo gentilmente chiarimenti in merito alla decurtazione delle ferie e varie per congedo straordinario.

Sono un bancario, ho richiesto ed ottenuto periodo di congedo straordinario dal 1/02/2019 al 29/03/2019. Essendo venute meno esigenze per il continuo del congedo, ho fatto richiesta tramite CAF di anticipare il rientro al giorno 15/03/2019 , il quale  ha comunicato a mezzo PEC la mia richiesta.

L’azienda per cui lavoro (BPM) sui 43 gg di assenza ha calcolato:

2 gg in meno di ferie (sui 25 spettanti) 

38 minuti in meno (su 7,30 ore di Permesso retribuito art 100)

15 minuti in meno (su 15,50 ore di Banca ore.)

Hanno operato in maniera legittima ??? Le sarei grato se mi fugasse questo dubbio.

La saluto cordialmente.

Congedo straordinario: ferie e permessi

Durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano, oltre alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto, neanche le ferie e i permessi.

Nell’informativa INPDAP numero 30 del 2003 si leggeva che “Il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie. Infatti, sul punto, deve ritenersi applicabile alla fattispecie l’art.34, comma 5, del D.Lgs 151/2001, espressamente richiamato dall’art.43 dello stesso decreto legislativo (norma di chiusura dell’intero capo VI, attinente la materia dei riposi e dei permessi), che estende, in tal modo, a tale ambito la regola propria dei congedi parentali, secondo la quale questi ultimi non producono effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Il congedo, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali)“.

Durante il periodo di congedo straordinario si sospende il rapporto di lavoro e il dipendente non percepisce retribuzione da parte dell’azienda ma solo un’indennità da parte dell’Inps (mantiene però il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del congedo).

Durante la fruizione del congedo, quindi, non percependo retribuzione dall’azienda non matura né ferie né permessi.

L’azienda per cui lavora, quindi, ha operato legittimamente.