Congedo straordinario retribuito e indennità: come viene calcolata?

Indennità congedo straordinario retribuito: spettano le maggiorazioni per il lavoro notturno? Vediamo la normativa al riguardo.
5 anni fa
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Congedo straordinario legge 104

Buon giorno. Ad agosto vorrei inoltrare tramite patronato la richiesta in oggetto avendo le condizioni necessarie per farlo: ho il padre non vedente con 104 da 2 anni e richiederò la residenza da lui.

Il congedo prevede la retribuzione dell’ultima busta paga prima della richiesta, ma domando: dato che io faccio i turni anche notturni, le relative maggiorazioni restano come sta succedendo con la 104 (pad) o verranno perse?  
Ringraziando anticipatamente rimango in attesa di una sua risposta.

Congedo straordinario retribuito: quale indennità?

Quando si fruisce del congedo straordinario retribuito ai sensi della legge 151/2001, si ha diritto oltre alla contribuzione figurativa per l’intero periodo, anche all’indennità pari alla retribuzione che si è ricevuta nel mese che ha preceduto l’inizio del congedo stesso.

L’indennità erogata viene computata, così come stabilito dal DL numero 119 del 2011, sulla base delle voci fisse e continuative della retribuzione. Sono escluse dal computo, quindi, gratifiche ed elementi variabili della retribuzione che possono essere diversi in base al mese dell’anno.

Ovviamente, durante la fruizione del congedo straordinario retribuito, essendo l’attività lavorativa sospesa (l’indennità, infatti, viene erogata dall’INPS e non dal datore di lavoro) non si ha diritto alla maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto poiché questi elementi maturano soltanto in periodi in cui si presta effettivamente attività lavorativa.

Per quanto riguarda, invece, le maggiorazioni notturne, anche queste ultime spettano in costanza di attività lavorativa e, quindi, nel periodo in cui si fruisce del congedo non saranno computate.

A differenza dei permessi 104, infatti, che sono appunto considerati permessi dall’attività lavorativa, durante il congedo l’attività lavorativa è sospesa e non si ha diritto alle maggiorazioni spettanti in costanza di rapporto di lavoro.

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