Salve Dottoressa, le scrivo per risolvere un dubbio, so che esiste la possibilità di usufruire di frazionabilità per quanto riguarda un congedo straordinario per legge 104 art.3 com.3. Tale frazionabilità che durata può avere? (So che il congedo straordinario retribuito consecutivo è di 2 anni) e nell’arco di un mese quanti giorni massimi posso prendere sempre di congedo?? (So che posso ottenere anche i 3 giorni di permessi per 104). La ringrazio anticipatamente dell’ eventuale sua gentile risposta.
Congedo straordinario retribuito e frazionabilità
A stabilire la frazionabilità del congedo straordinario retribuito è l’articolo 42, comma 5 del DL 151 del 26 marzo 2001.
Di conseguenza, se si ha bisogno di un periodo di congedo, ad esempio, di 6 mesi, o soltanto di un mese, è possibile fruirne, ma è possibile fruire anche di un determinato numero di giorni singoli al mese senza alcun limite minimo o massimo. Se si fruisce di una frazione inferiore al mese intero, nell’arco del mese, è possibile continuare a fruire anche dei 3 giorni di permessi legge 104. Importante ricordare che tra un periodo di congedo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa (nel senso che non può intervallare un periodo di congedo e l’altro con i 3 giorni di permessi 104).
La durata del congedo è comunque di due anni ma intesi come 730 giorni di congedo fruibile. I giorni effettivamente lavorati e i giorni di permessi 104 non vengono, quindi, conteggiati nel periodo di congedo.
Per approfondire la metodologia di fruizione del congedo straordinario retribuito in maniera frazionata, l’eventuale non conteggio di sabato, domenica e giorni festivi nei giorni di congedo la rimando alla lettura dell’articolo: Congedo straordinario retribuito 104 frazionato a giorni ed esclusione festivi: come procedere