Congedo straordinario retribuito legge 104: problemi di residenza

Per poter fruire del congedo straordinario retribuito è necessario il requisito della convivenza che è soddisfatto con la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.
6 anni fa
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Congedo straordinario legge 104

Signora Patrizia buongiorno,ho un problema grande da risolvere.

ho usufruito del congedo straordinario di mio padre persona disabile eta 91 anni 
e sicuramente dovrò prendere purtroppo il resto del congedo rimasto perchè la situazione degenera giorno dopo giorno.Premetto che mamma ha 84 anni ,,anche lei con problemi di salute.
I rilievi sono tornati indietro, quindi bocciati, perche il numero civico dei miei genitori è 8 ed il mio 10.
Premetto che abitiamo sullo stesso terreno loro davanti ed io dietro. Essendo pero due case sono accatastate diversamente..
Cosa posso fare..mio padre necessita della mia assistenza.
La ringrazio e la prego vivamente da figlia cosa e come di devo comportare.
Grazie
Purtroppo al riguardo la legge parla chiaro: per poter fruire del congedo straordinario retribuito è necessario il requisito della convivenza che è soddisfatto con la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.
Per l’ INPS (il messaggio n. 19583 del 2.9.2009) con il  termine “convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art.
43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c.c”.
Già il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, si era espresso sull’argomento per precisare che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile. Il concetto di “convivenza”, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi.

In conclusione

Nel suo caso, non corrispondendo il numero civico anche abitando nello stesso stabile, l’unica soluzione è un cambio di residenza o da parte sua nel civico dei suoi genitori o di suo padre nel suo civico.

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