Congedo straordinario retribuito
Per la suocera può essere richiesto il congedo straordinario solo nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il diritto di priorità nella richiesta del congedo straordinario prevede, infatti, il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
- il coniuge convivente
- il padre o la madre anche non convivente
- uno dei figli conviventi della persona
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile
Essendo suo marito ancora in vita e non affetto da patologie invalidanti, quindi, il diritto di priorità nella fruizione del congedo straordinario retribuito spetta a lui anche se non convive con la madre e anche se come autonomo non ha diritto all’indennità per la fruizione del congedo.
La legge non individua i familiari con diritto di priorità alla fruizione indipendentemente dal lavoro svolto (si pensi ai casi in cui il diritto spetta al coniuge pensionato), dall’età e dalla possibilità personale di fruirne.
In sostanza non può richiedere il congedo straordinario per sua suocera ma può fruire dei 3 giorni di permessi legge 104.