Congedo straordinario retribuito legge 104: retribuzione, assistenza, convivenza e altri dubbi

Cerchiamo di togliere qualche dubbio ai nostri lettori per quel che riguarda il congedo retribuito legato all'assistenza disabili con la legge 104.
7 anni fa
4 minuti di lettura
Legge 104
Cerchiamo di rispondere ai dubbi dei nostri lettori sul congedo straordinario retribuito previsto dalla legge 104, sulla retribuzione spettante, su come utilizzare il congedo per l’assistenza al disabile e su tante altre questioni che riguardano il beneficio in questione.
  1. Buongiorno,
    da un mese sono a conoscenza di una malattia oncologica di mio figlio minore, di anni 15 e da tale momento assente dal lavoro in aspettativa non retribuita per motivi personali. Mi hanno parlato oggi della possibilità di accedere al congedo retribuito previsto dalla l. 104, tuttavia dall’uff risorse del mio lavoro mi dicono che non mi spetterebbe alcuna retribuzione perché l’ultimo cedolino paga era a zero a causa dell’aspettativa. È corretto?Non dovrebbero considerare l’ultima retribuzione piena (eccetto eventi straordinari quale l’aspettativa)?
    Grazie mille  cordiali saluti
  2. Buonasera
    Mi collego alla risposta data in merito a “Congedo straordinario legge 104 per assistere familiari disabili: prigionieri in casa propria?” e pubblicata su FB.
    Sono la madre di un ragazzo di 27 anni con Sindrome DOWN e usufruisco dei permessi e del Congedo straordinario legge 104.
    Mio figlio ha anche una osteoporosi abbastanza importante e per tale motivo i medici consigliano sole e mare. Posso usufruire del congedo straordinario per farlo stare il maggior tempo possibile al mare?  Le ferie non mi bastano. Grazie.
  3. In riferimento all’articolo da Lei pubblicato il 21-12-2017 : “Congedo straordinario retribuito: la dimora temporanea può sostituire il requisito della convivenza”. Chiedo come si può attestare dimora temporanea se caregiver ed assistito risiedono nello stesso comune. Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti.
  4. Malgrado lo stato pone in essere questa legge, manca della copertura contributiva e non gia’ la figurativa.
    Questo al momento del pensionamento verranno caricati mancanti del contributo rendendo necessario altri 2 anni di lavoro. Cordiali saluti.
  5. Avrei bisogno di un approfondimento sulla dimora temporanea ai fini della fruizione del congedo biennale per handicap anche in maniera frazionata.
    Infatti in mi trovo nella situazione di abitare nello stesso comune, ma in una frazione diversa, della persona da assistere e allora mi viene negata l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea, mentre se abitassi in un comune limitrofo (anche se di distanza minore) potrei avere l’iscrizione senza alcun problema.
    Io non avrei difficolta’ a spostare la residenza a casa dell’assistito, ma sarei costretta a pagare l’imu sulla abitazione di mia proprieta’ (dove abitano anche mio marito e mia figlia).
    Non mi pare giusto che per fare assistenza io debba anche essere bastonata fiscalmente.
    Grazie per la risposta che mi vorrete gentilmente dare.
  6. Buongiorno,
    vengo a porle il seguente quesito:le condizioni di mio padre si sono ulteriormente aggravate (usufruisce dei benefici della legge 104), vorrei avvalermi del congedo biennale della legge 151.
    Abitiamo nello stesso comune ma in indirizzi diversi, la legge parla di convivenza con il disabile.
    Dovrei cambiare residenza oppure basta dichiarare la convivenza?
  7. Io ho la legge 104 per assistere mia mamma la quale mi scade a Giugno 218.
    In questo periodo ho chiesto se potevo prendere l’aspettativa retribuita per un periodo per assisterla visto che è stata dimessa dall’ospedale; mi è stato risposto di no perché io non ho la residenza nella stessa città di mia mamma ( le premetto che disto 18 km dall’abitazione di mia mamma ).
    E nemmeno se cambio il domicilio. Se cortese mi da una risposta grazie.

Congedo straordinario retribuito: togliamo qualche dubbio

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo un ordine di priorità.

Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.

Rispondiamo ai quesiti dei nostri lettori.

  1. L’indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. Se l’ultima retribuzione è, quindi, pari a zero verrà presa in considerazione in ogni caso poiché è riferita al mese di lavoro che precede il congedo.
  2. Ovviamente si, i giorni di congedo servono appunto ad assistere il familiare con handicap e possono essere utilizzati anche per portare in vacanza quest’ultimo. Può trascorrere al mare anche tutto il periodo di congedo, l’importante è che lo faccia con la persona con handicap che assiste.
  3. Per iscriversi nello schedario della popolazione temporanea del comune alfa, occorre essere residenti nel comune beta. Risiedendo nello stesso comune non è possibile iscriversi nello schedario della popolazione temporanea. La soluzione potrebbe essere quella del cambio di residenza o dell’assistito o di chi lo assiste.
  4. Il congedo straordinario retribuito da diritto alla copertura dei contributi figurativi, contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi in cui l’interessato è costretto a interrompere l’attività lavorativa per diversi motivi (gravidanza, malattia, disoccupazione, congedi). Sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per aumentare l’importo della stessa. Quindi a differenza di quello che pensa i 2 anni di congedo straordinari non pesano sulla futura pensione.
  5. Purtroppo per iscriversi nello schedario della popolazione temporanea del comune alfa, occorre essere residenti nel comune beta. Come lei fa notare il problema non è quello del cambio di residenza ma quello che deriverebbe dalla perdita di residenza nell’abitazione principale (pagamento IMU). Potrebbe ovviare al problema o trasferendo in casa propria la residenza dell’assistito, ma so che non sempre la cosa, per ragioni di spazio ed organizzazione è possibile. Se lei dovesse spostare la sua residenza all’interno dello stesso comune non sarebbe chiamata a pagare l’IMU poiché se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
    In ogni caso, prima di fare le pratiche di cambio di residenza, si informi presso il suo comune spiegando la situazione in cui si viene a trovare.
  6. O lei o suo padre dovreste cambiare residenza, per il congedo straordinario, infatti è richiesto il requisito della convivenza che potrebbe essere soddisfatto con la dimora temporanea che, però, non è possibile abitando nello stesso Comune.
  7. Può ovviare al problema con la richiesta di dimora temporanea.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

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