Sono diversi i lettori che ci scrivono in merito al Congedo straordinario retribuito godibile dallo stesso lavoratore disabile. A titolo esemplificativo porteremo solo due domande che ci sono state poste negli ultimi giorni:
- Il permesso retribuito di due anni può essere utilizzato per se stessi, essendo lo stesso dipendente pubblico della scuola con incarico annuale stabilizzato. Grazie.
- Buongiorno. Sono disabile al 100% con legge 104, (comma 3) che usufruisco io stesso poiché lavorò (sono in carrozzina). Posso godere dei congedi straordinari? Grazie.
Congedo straordinario retribuito per lavoratore disabile
In risposta ai nostri lettori dobbiamo dire che purtroppo il congedo straordinario retribuito regolato dalla legge 151/2001, non è fruibile dal lavoratore disabile per se stesso.
Il lavoratore con handicap grave può fruire dei permessi legge 104 dei quali possono fruire anche i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave.
Il congedo straordinario retribuito, infatti, regolato dalla legge 151, è una misura a favore dei lavoratori che assistono familiari con handicap grave in base alla legge 104 articolo 3 comma 3, che permette un’assenza dal lavoro di 2 anni indennizzata durante la quale il lavoratore conserva il posto di lavoro.
Il lavoratore disabile per se stesso, però, può fruire di un congedo, sempre della durata biennale, che gli permette la conservazione del posto di lavoro, ma non retribuito. Si tratta di una sorta di aspettativa per gravi motivi personali che permette la conservazione del posto di lavoro e delle mansioni, ma il congedo non da diritto a retribuzione e a contributi figurativi (a differenza di quello retribuito). Il lavoratore disabile, però, ha la facoltà di riscattare a titolo oneroso i 2 anni di congedo non retribuito per non perdere il periodo di contribuzione.
Questa tipologia di congedo, in molti casi, viene utilizzata per evitare il superamento del periodo di comporto visto che, essendo le assenze per malattia retribuite, il congedo straordinario non retribuito non arrecherebbe al lavoratore alcun vantaggio. La fruizione può essere, infatti, sia parziale che dilazionata nel tempo e può, quindi, essere utilizzata dal lavoratore con handicap grave, per superare periodi di particolare difficoltà di salute.