Il congedo straordinario retribuito fissa delle condizioni di priorità nella fruizione stabilendo che il primo beneficiario sia il coniuge (o il convivente o parte dell’unione civile).
- figli conviventi
- fratelli o sorelle conviventi
- parenti o affini fino al terzo grado.
L’articolo 42, comma 5 bis, del Decreto Legislativo n. 151/2001, nella più recente formulazione, stabilisce che il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo, come pure i permessi di cui articolo 33, comma 3 della Legge 104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.
Quindi se sua madre, 17 anni fa, ha fruito dei due anni di congedo straordinario per assisterla, oggi suo marito non può fruire del congedo per assistere la stessa persona.
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