Il congedo straordinario retribuito non può essere, quindi, interrotto ma può essere fruito in maniera frazionata. Le uniche interruzioni possibili, infatti, nella fruizione del congedo straordinario retribuito sono soltanto a causa di malattia con gravi patologie che richiedano lunghi periodi di assenza e la maternità, ma solo qualora il lavoratore ne faccia esplicitamente richiesta.
Il motivo dell’interruzione, quindi, deve essere talmente grave da non permettere di svolgere le prestazioni per cui ha richiesto il congedo straordinario (malattia molto grave, appunto, o congedo per maternità).
Per poter godere, invece, del congedo in maniera frazionata e per fare in modo che in esso non vengano computati i giorni festivi, le domeniche e i giorni non lavorativi, è necessario che al termine dei periodi di congedo richiesti si riprenda effettivamente l’assunzione del servizio tra un frazionamento e l’altro del congedo straordinario stesso.
Nel suo caso, quindi, non credo sia possibile interrompere il congedo straordinario retribuito per andare in vacanza lasciando il disabile alle cure di suo fratello senza il rischio di incorrere in notevoli rischi legali.