Buonasera, sono una dipendente pubblica, ho inoltrato istanza per usufruire del congedo straordinario art. 42 D. Lgs 151/2001 in quanto i miei genitori sono entrambi portatori di handicap in situazione di gravità. Il datore di lavoro mi ha informalmente messo a conoscenza che non possiedo il possesso della convivenza in quanto sebbene io ed i miei genitori abitiamo nello stesso stabile (un appartamento sito al piano terra ed uno al primo piano) non abbiamo lo stesso numero civico.
Congedo straordinario e residenza
Purtroppo la domanda del congedo straordinario retribuito viene accettata solo se si è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
La circolare 3884 del 18 febbario 2010, del Ministero del Lavoro, precisa però che la residenza se è nello stesso stabile, in interni diversi, non pregiudica la continuità dell’assistenza del disabile. Nelle situazioni in cui il disabile e la persona che lo assiste hanno residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo (stesso numero civico) anche se in due appartamenti distinti (interni diversi) il concetto di convivenza da soddisfare non viene più ricondotto alla coabitazione.
Solo e soltanto in questi casi il concetto di convivenza si ritiene soddisfatto senza la coabitazione.
Nel suo caso purtroppo, anche se lo stabile è lo stesso nell’indirizzo differisce il numero civico e probabilmente i due appartamenti hanno due entrate indipendenti anche trovandosi uno sopra all’altro.
Capisco che, pur vivendo nello stesso stabile dei suoi genitori, per un cavillo legato al numero civico vedersi rifiutare la domanda di congedo straordinario sia un pò una beffa.
In ogni caso per soddisfare i requisiti richiesti per l’accettazione della misura, nel suo caso penso sia necessariamente richiesto il cambio della residenza (o suo o del genitore da assistere).