Congedo straordinario retribuito: residenza e numero civico

Per accedere al congedo straordinario retribuito è necessario soddisfare il requisito della convivenza (non richiesto solo nel caso si viva in due appartamenti distinti ma allo stesso numero civico con stesso idirizzo).
6 anni fa
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assistenza familiare legge 104 e part-time

Buonasera, sono una dipendente pubblica, ho inoltrato istanza per usufruire del congedo straordinario art. 42 D. Lgs 151/2001 in quanto i miei genitori sono entrambi portatori di handicap in situazione di gravità. Il datore di lavoro mi ha informalmente messo a conoscenza che non possiedo il possesso della convivenza in quanto sebbene io ed i miei genitori abitiamo nello stesso stabile (un appartamento sito al piano terra ed uno al primo piano) non abbiamo lo stesso numero civico. 

Possono negarmi la possibilità di prestare assistenza ai miei genitori sebbene sia palese (catastalmente entrambi gli appartamenti sono censiti nello stesso foglio e stessa particella, cambia solo il subalterno poiché trattasi di due distinti appartamenti realizzati uno sopra l’altro) che si tratta di un unico stabile?

Congedo straordinario e residenza

Purtroppo la domanda del congedo straordinario retribuito viene accettata solo se si è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

E uno dei requisiti, appunto, è la residenza con la persona disabile a cui si deve prestare cura, requisito che può essere assolto anche con la dimora temporanea iscrivendosi al registro temporaneo della popolazione (non nel suo caso visto che vive nello stesso Comune ed è già iscritto all’Anagrafe dei residenti).

La circolare 3884 del 18 febbario 2010, del Ministero del Lavoro, precisa però che la residenza se è nello stesso stabile, in interni diversi, non pregiudica la continuità dell’assistenza del disabile. Nelle situazioni in cui il disabile e la persona che lo assiste hanno residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo (stesso numero civico) anche se in due appartamenti distinti (interni diversi) il concetto di convivenza da soddisfare non viene più ricondotto alla coabitazione.

Solo e soltanto in questi casi il concetto di convivenza si ritiene soddisfatto senza la coabitazione.

Nel suo caso purtroppo, anche se lo stabile è lo stesso nell’indirizzo differisce il numero civico e probabilmente i due appartamenti hanno due entrate indipendenti anche trovandosi uno sopra all’altro.

Penso che per accedere all’appartamento dei suoi genitori lei debba uscire in strada. Anche se non ne ho la sicurezza, penso che il ritenere soddisfatta la convivenza dallo stesso numero civico abbia proprio a che fare con il fatto di poter raggiungere l’appartamento di chi si assiste senza dover uscire.

Capisco che, pur vivendo nello stesso stabile dei suoi genitori, per un cavillo legato al numero civico vedersi rifiutare la domanda di congedo straordinario sia un pò una beffa.

In ogni caso per soddisfare i requisiti richiesti per l’accettazione della misura, nel suo caso penso sia necessariamente richiesto il cambio della residenza (o suo o del genitore da assistere).

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