Congedo straordinario retribuito: residenza o dimora temporanea d’obbligo

Congedo straordinario retribuito e obbligo di cambio di residenza, il problema può essere ovviato con la dimora temporanea.
6 anni fa
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congedo straordinario

Buongiorno, il mio papà è invalido 100 per cento e chiedevo se potevo godere solo di 2 gg mensili  di congedo straordinario pur non avendo la residenza a casa dell’invalido previo dichiarazione scritta di atto notorio.

Grazie tante.

Congedo straordinario residenza e dimora temporanea

Premettendo che può fruire del congedo straordinario retribuito per assistere suo padre invalido solo se quest’ultimo è vedovo, divorziato o se sua madre, a sua volta, è affetta da patologia invalidante (poiché per la fruizione esiste un ordine di priorità parentale non scalabile se non per decesso, per mancanza o per disabilità), la coabitazione con la persona di cui ci si prende cura durante il congedo stesso è obbligatoria.

Parla di coabitazione, se nota, e non di residenza poiché anche se inizialmente era richiesto il cambio di residenza, successivamente è stata riconosciuta anche la possibilità di stabilire la dimora temporanea insieme al familiare disabile senza cambiare obbligatoriamente la residenza.

Nella fruizione del congedo straordinario retribuito, infatti, l’obbligo di coabitazione non è richiesto soltanto ai genitori che assistono i figli con disabilità gravi ai sensi della legge 104 articolo 3 comma 3. Per tutti gli altri gradi di parentela la coabitazione è un obbligo vincolante per l’accettazione della domanda di congedo.

Se vive, però, in un comune diverso da quello di suo padre può ovviare al problema del cambio di residenza iscrivendosi al registro temporaneo della popolazione chiedendo la dimora temporanea.

Senza cambio di residenza o senza dimora temporanea, però, non è possibile richiedere il congedo straordinario retribuito.

Per approfondire può leggere: Condego con legge 104, obbligo di residenza e dimora temporanea

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