Gentile Dottoressa buongiorno.
Congedo straordinario senza coabitazione
Il congedo straordinario retribuito è volto ad assicurare al lavoratore dipendente la cura e l’assistenza del familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3. Per poter vedere accettata la propria domanda per poter fruire del congedo straordinario in questione è necessario, oltre al rispetto dell’ordine di priorità familiare, il possesso di determinati requisiti.
Per poter assistere il familiare con handicap grave è necessario soddisfare il requisito della coabitazione: oltre alla convivenza con il disabile, infatti è chiesto anche il requisito della residenza.
La residenza non è richiesta solo nel caso ci si possa iscrivere al registro temporaneo della popolazione del Comune di residenza del disabile (per lei impossibile visto che si tratta del suo stesso Comune in cui è iscritto già come residente) o nel caso che il richiedente e l’assistito risiedano allo stesso indirizzo, stesso numero civico ma interni diversi.
Nel suo caso, quindi, abitando a 500 metri di distanza da casa di suo padre il requisito della convivenza è necessario ed obbligatorio: se è necessario che si assenti dal lavoro per assistere suo padre per 2 anni, infatti, significa che le sue condizioni richiedono la sua presenza continuativamente.
In mancanza della soddisfazione del requisito della residenza la domanda per il congedo straordinario sarà respinta.