Buongiorno, per il congedo biennale 104 .
Come si attesta la dimora temporanea?
Potrei avere riferimenti normativi?
Grazie.
Abbiamo parlato di come la dimora temporanea possa soddisfare il requisito della coabitazione in caso di richiesta di congedo straordinario biennale legge 151 per assistere familiare con disabilità con legge 104 (Congedo straordinario retribuito: la dimora temporanea può sostituire il requisito della residenza). Riportiamo di seguito i riferimenti normativi e come attestare la dimora temporanea.
Dimora temporanea: riferimenti normativi
Al fine di tutelare la persona con disabilità e il soggetto che l’assiste il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, così come specificato nella circolare Inps numero 32 del 6 marzo 2012 e nella Circolare Dipartimento Funzione Pubblica numero 1 Del 3 febbraio 2012.
Come si attesta la dimora temporanea?
La dimora temporanea si attesta iscrivendosi nel registro della popolazione temporanea, un registro particolare che permette di segnalare al Comune di aver fissato la propria dimora temporaneamente in un luogo per un certo periodo per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.
In questo modo si evita al Comune di effettiva residenza di cancellare l’interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza. L’iscrizione temporanea può essere richiesta in base all’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989. Se la permanenza supera i 12 mesi non può, però, più essere considerata temporanea e si deve chiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato e può essere richiesta anche per altri componenti del proprio nucleo familiare.
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