Il possibile conguaglio IMU 2023, da pagarsi entro il 29 febbraio 2024, pone qualche domanda per i contribuenti e per gli operatori del settore impegnati nella nuova liquidazione del tributo dopo l’acconto (16 giugno 2023) e saldo (18 dicembre 2023).
Tra i dubbi, i possibili impatti sul ravvedimento operoso. Ad esempio, qualcuno potrebbe chiedersi se, in caso di omesso versamento del saldo IMU del 18 dicembre, è possibile pagare tutto entro la nuova data di febbraio 2024. Oppure bisogna comunque ravvedere il saldo e poi fare il nuovo conguaglio?
Il meccanismo di calcolo e versamento
Per rispondere al dubbio risulta indispensabile richiamare il funzionamento dell’IMU.
L’acconto IMU 2023 era da pagarsi entro il 16 giugno 2023 e andava calcolato applicando le aliquote IMU deliberate dal comune per il 2022 (o in mancanza) nell’anno immediatamente precedente.
Il saldo IMU 2023 era da pagarsi entro il 18 dicembre 2023 (il 16 era sabato). Qui, erano da applicarsi le nuove aliquote deliberate dal comune per lo stesso anno 2023. Purché tale la delibera risultasse caricata sul portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023. E pubblicata sul sito stesso entro il 28 ottobre 2023. Laddove, invece, nessuna nuova delibera IMU 2023 fosse stata emanata dal comune, ovvero pur se emanata, non risultasse pubblicata sul MEF entro il 28 ottobre 2023, il saldo era da determinarsi con le stesse aliquote dell’acconto di giugno.
IMU 2023 e conguaglio febbraio 2024: impatti sul ravvedimento
Limitatamente all’IMU 2023, tuttavia, la legge di bilancio 2024 (commi 72-74) ha stabilito che sono considerate tempestive e, quindi, efficace le delibere pubblicate sul sito del MEF entro il 15 gennaio 2024 (invece che 28 ottobre 2023).
Tale previsione normativa comporta adesso la necessità, per i contribuenti, di dover rideterminare il tributo sulla base delle eventuali nuove aliquote deliberate dal comune e pubblicate sul sito MEF dopo il 28 ottobre 2023 ma entro il 15 gennaio 2024. L’eventuale differenza tra quanto già versato in acconto e saldo, si dovrà pagare (senza sanzioni e interessi) entro il 29 febbraio 2024.
Venendo agli eventuali impatti sul ravvedimento, occorre ricordare che l’omesso o insufficiente versamento è, comunque, sanabile con il ravvedimento operoso IMU. Quindi, è possibile pagare con ritardo l’imposta, aggiungendo sanzione (ridotta come da art. 13 D. Lgs. n. 472/1997) e gli interessi al tasso annuo legale per i giorni di ritardo.
Il ravvedimento deve essere considerato separato. Nel senso che se, ad esempio, non si è versato l’acconto di giugno, non è salvo da ravvedimento di tale acconto chi ha versato tutto (acconto più saldo) in sede saldo a dicembre. In altre parole, ogni versamento deve essere considerato un’autonoma obbligazione tributaria. E, quindi, ogni versamento avrà il suo ravvedimento a decorrere dalla rispettiva data ordinaria di scadenza.
Pertanto, salvo futuri diversi chiarimenti del fisco, ogni versamento IMU (acconto, saldo ed eventuale nuovo conguaglio) viaggia ciascuno per conto proprio. E se non si è versato uno o più di essi entro la rispettiva scadenza ordinaria, per ognuno di essi si dovrà fare ravvedimento separato.
Riassumendo…
- la legge di bilancio 2024 stabilisce che sono considerate tempestive e, quindi, efficaci le delibere IMU 2023 pubblicate sul sito del MEF entro il 15 gennaio 2024 (invece che 28 ottobre 2023)
- i contribuenti devono, dunque, verificare se pagare nuovo conguaglio IMU 2023 (l’eventuale differenza si dovrà pagare entro il 29 febbraio 2024)
- ogni versamento omesso/insufficiente è un’autonoma obbligazione tributaria (pertanto, ogni omesso/insufficiente versamento avrà il suo ravvedimento operoso).