Entro il 29 febbraio 2024, alcuni possessori di immobili devono tornare alla cassa per versare l’eventuale conguaglio IMU 2023. E ciò nonostante tali contribuenti siano in regola con l’acconto e il saldo, rispettivamente versati entro il 16 giugno 2023 e 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre era sabato).
Alla cassa devono andare coloro che possiedono immobili in comuni le cui delibere IMU siano state pubblicate sul sito del MEF dopo il 28 ottobre 2023 ma entro il 15 gennaio 2024. Tali soggetti dovranno, quindi, entro il 29 febbraio 2024 riliquidare il tributo applicando le nuove aliquote e versare la differenza tra il nuovo importo calcolato e quanto già pagato (acconto + saldo).
Le sanzioni e gli interessi
In caso di omesso/insufficiente versamento del conguaglio IMU 2023, resta applicabile il ravvedimento operoso. Quindi, si potrà regolarizzare spontaneamente la posizione versando:
- il conguaglio omesso
- la sanzione ridotta
- gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo.
Il tasso di interesse 2024 è pari a 2,5%. Le sanzioni da ravvedimento operoso sono quelle di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, ossia:
- 0,1%, per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene nei primi 14 giorni (c.d. ravvedimenti sprint)
- 1,5%, se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto
- 1,67 %, laddove la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto
- 3,75%, se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2024
- 4,29%, laddove la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2024
- 5%, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2024
- 6%, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Ravvedimento conguaglio IMU 2023 (Esempio)
Il sig.
- Conguaglio IMU 2023 = (1.000 – 800) = 200 euro.
Tale importo deve pagarsi entro il 29 febbraio 2024. Supponiamo che il sig. Giovanni non rispetta la scadenza. Quindi, decide di ravvedersi il giorno 11 marzo 2024, ossia con 11 giorni di ritardo. In tale ipotesi:
- Sanzione da ravvedimento = 200 euro x (0,1% x 11 giorni) = 200 euro x 1,1% = 2,20 euro
- Interessi = [(200 x 2,5%) / 365] x 11 giorni = 0,15 euro
Sia per sanzione che interessi non sono previsti specifici codici tributo. Quindi, il tutto poi va sommato all’imposta omessa (200 euro) da versare indicando lo stesso codice tributo IMU previsto per quest’ultima. Si tenga presente che nel Modello F24, oltre a barrare la casella “saldo” occorrerà barrare anche la casella “Ravvedimento”. Il campo “anno riferimento” deve valorizzarsi con “2023”, essendo il conguaglio sull’IMU dovuta per detto anno d’imposta.
Trovi qui come compilare F24 per conguaglio IMU 2023.
Riassumendo
- entro il 29 febbraio 2024, alcuni contribuenti, devono pagare il conguaglio IMU 2023
- chi non versa può fare il ravvedimento operoso
- il ravvedimento più conveniente è quello fatto nei primi 14 giorni.