L’INPS con la circolare n. 209/2015, fornisce indicazioni per il corretto svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2015, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. La circolare Inps si sofferma sulle modalità di rendicontazione e precisamente:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, DM 7.10.1993);
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.);
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
Quali sono i termine per l’effettuazione del conguaglio?
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio 2015, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2015” (scadenza di pagamento 16/1/2016), anche con quella di competenza di “gennaio 2016” (scadenza di pagamento 16/2/2016).