Il legislatore ammette delle detrazioni per i familiari che sono a carico.
Sono considerati a carico nel senso che il contribuente paga per loro conto le spese che possono anche andare oltre quelle che sono le esigenze primarie quali ad esempio possono essere considerate quelle di salute.
Detto ciò sono familiari a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano ancora impegnati negli studi o siano in tirocinio gratuito.
Per essere considerati a carico, i suddetti soggetti devono possedere un reddito complessivo non superiore a: 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili per i figli di età non superiore a 24 anni.
Detto ciò, sono previste delle detrazioni anche per il coniuge separato?
Ecco la risposta.
Le detrazioni per familiari a carico
Le detrazioni per familiari a carico sono disciplinate dall’art.12 del TUIR. L’entità della detrazione riconosciuta in dichiarazione dei redditi dipende dal reddito complessivo di colui che considera il familiare a carico.
Detto ciò, sono considerati fiscalmente a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- l coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano ancora impegnati negli studi o siano in tirocinio gratuito.
Posso essere considerati a carico anche i c.d. “altri familiari”. A tal fine, è necessario che tali altri familiari convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Nello specifico rientrano tra gli “altri familiari”, art.433 del codice civile:
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
C’è una detrazione per il coniuge separato?
Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi se la detrazione per familiari a carico spetti anche in riferimento al coniuge separato.
Ebbene, la risposta è affermativa.
In particolare, anche il coniuge separato rientra tra gli “altri familiari” rispetto ai quali spettano le detrazioni in esame.
A tal fine è necessario che il coniuge al quale si riferisce la detrazione per carichi di famiglia:
- conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e
- possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel 730, sarà necessario indicare il codice fiscale dell’ex coniuge come da sentenza, nella colonna 4 del quadro “Familiari a carico”: barrando la casella A=Altro della colonna 2 e indicando il numero dei mesi a carico nella colonna 5.
La detrazione per carichi di famiglia, per la parte relativa al coniuge separato, potrà essere chiesta fin quando non si perfeziona il divorzio.