Consultazione fatture elettroniche: adesione entro il 28 febbraio

C'è tempo fino al 28 febbraio per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
4 anni fa
2 minuti di lettura
Detrazione IVA fatture 2017 registrate nel 2018

Entro il 28 febbraio, i consumatori finali possono aderire al servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche. L’adesione tardiva comporta che non sarà possibile vedere le fatture emesse prima dell’adesione al servizio. Difatti, la mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 28 febbraio 2021 comporta la cancellazione dei file memorizzati dall’Agenzia delle entrate. È possibile aderire anche dopo il 28 febbraio 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.

Per l’adesione al servizio da parte dei consumatori finali non è possibile delegare il proprio commercialista ma bisogna provvedere direttamente.

La conservazione delle fatture elettroniche

I consumatori finali così come i forfettari, i c.d minimi e i condomini non sono tenuti a conservare le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Infatti, tali soggetti non devono comunicare all’esercente/fornitore un indirizzo PEC o il codice univoco al quale ricevere la fattura elettronica. Se il consumatore finale chiede la fattura al cliente al posto dello scontrino elettronico, l’esercente deve emetterla in formato elettronico. Sempre se rientra tra i soggetti tenuti a tale formato. Inoltre, l’esercente deve consegnare al cliente privato una copia cartacea della fattura o comunque anche il file della fattura file pdf tramite e-mail o tramite le app di messaggistica. Il consumatore finale non ha alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica. Dal punto di vista pratico, il consumatore finale non è interessato dal passaggio dalla fattura cartacea a quella elettronica.

Attenzione: ai fini dei controlli formali. ex art.36-ter, DPR 600/1973, in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa:salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

A tal proposito, si veda il nostro approfondimento Detrazioni e altri benefici fiscali. La fattura cartacea insieme a quella elettronica.

 

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche. Solo in presenza di una espressa adesione al servizio.

Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: adesione entro il 28 febbraio

Con il provvedimento, Agenzia delle entrate, n° Prot. n. 311557/2020, il termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche è stato prorogato al 28 febbraio. Per i consumatori finali, l’adesione al servizio può essere effettuata solo direttamente, senza la possibilità di delegare alcun intermediario. La possibilità di delegare è ammessa solo per le partite iva.

L’adesione al servizio può essere effettuata:

  • a partire dal 1° luglio 2019 e
  • fino al 28 febbraio 2021.

L’adesione al servizio può essere effettuata accedendo al proprio cassetto fiscale sul portale web dell’Agenzia delle entrate. Per accedere è necessario essere in possesso delle seguenti credenziali:

  • Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel).

Attenzione alla data entro la quale decidiamo di aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

A tal proposito:

  • i consumatori finali che aderiranno all’accordo entro il 28 febbraio 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca;
  • dopo tale data, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.

Ad ogni modo, sarà possibile aderire anche dopo il 28 febbraio 2021. Però, in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.

E’ sempre possibile anche recedere dal servizio. Con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Non è escluso che nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proroga del termine entro il quale aderire al servizio.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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