Ancora poco tempo per aderire al servizio di consultazione della fatture elettroniche dell’Agenzia delle entrate messo a disposizione dei contribuenti, operatori commerciali e consumatori finali. Infatti, il termine ultimo per aderire al servizio è quello del 31 dicembre 2021.
Non è escluso che all’ultimo potrebbe essere prevista una proroga.
Ad ogni modo, sarà possibile aderire anche dopo, tuttavia in tale caso, si perderanno le fatture emesse/ricevute prima dell’adesione.
Il sevizio di consultazione della fatture elettroniche
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di consultazione della fatture elettroniche.
Nello specifico, con espressa adesione da parte consumatore finale, può essere attivato il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”
L’adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), nella stessa area riservata tramite la quale si accede alla dichiarazione precompilata (con SPID, CIE o CNS).
Gli operatori commerciali possono aderire anche per il tramite di un intermediario. Ad esempio il proprio commercialista di fiducia.
Adesione entro il 31 dicembre
Il termine ultimo per aderire al servizio di consultazione è stato più volte oggetto di proroga.
Di recente, con provvedimento del 3 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha spostato il termine dal 30 settembre al 31 dicembre 2021.
Attenzione il rispetto di tale ultimo termine ha dei vantaggi, soprattutto per i consumatori finali.
Infatti, i consumatori che aderiranno al servizio entro il 31 dicembre 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca. Tale data, coincide con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
In caso di mancata adesione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture. L’adesione potrà essere effettuati anche in data successiva. In tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo (vedi Faq Agenzia delle entarate).
Le indicazioni per gli operatori IVA
Il termine del 31 dicembre 2021 vale anche per gli operatori IVA. Fino a tale data che decreterà la fine del c.d periodo transitorio, l’Agenzia memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio”. Rendendo disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati).
Passata la data del 31 dicembre, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente, l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”. Il riferimento è ai dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico, le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.
Anche per gli operatori commerciali, è possibile aderire dopo il 31 dicembre 2021. Anche in tale caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.
L’adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente (Fonte portale Agenzia delle entrate).
Le fatture elettroniche sono consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio, SdI.