L’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale fino al 28 febbraio 2021.
Non è possibile delegare il proprio consulente o commercialista di fiducia.
L’adesione è esercitabile nella stessa area web dalla quale si accedere alla precompilata.
A seconda da quando viene esercitata l’opzione sarà possibile visualizzare solo una parte di esse o tutte le fatture ricevute. Da quando è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica.
Se sei un privato, consumatore finale, e vuoi tenere ben conservate tutte le fatture elettroniche relative agli acquisti da te effettuati, ti consiglio di aderire al più presto al servizio di consultazione delle fatture.
In questo articolo noi di Investire oggi ti spieghiamo perché è conveniente aderire al servizio.
La fattura elettronica nei rapporti con i consumatori finali
L’obbligo di fatturazione elettronica, in essere dal 1° gennaio 2019, riguarda sia i rapporti B2B che B2C.
Dunque, si applica sia ai rapporti commerciali tra due soggetti dotati di partita iva sia i rapporti tra gli esercenti e i privati.
Si pensi al caso in cui, il contribuente si reca a comprare un mobile per la propria casa e richiede la fattura.
In tale caso:
- il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi,
- non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente da cui acquista il bene o il servizio.
L’esercente tuttavia deve emettere la fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (S.D.I.) e ne rilascia una copia cartacea al cliente (anche pdf tramite e-mail ordinaria). Salvo che il cliente non rinunci a tale copia.
“La copia è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente”(Fonte portale Agenza delle entrate”).
Tuttavia, in caso di spese legate a detrazioni e altri benefici fiscali, la fattura cartacea va insieme a quella elettronica.
Difatti, ai fini dei controlli formali. ex art36-ter, DPR 600/1973, in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa:
- salvo prova contraria,
- sono validi quelli della fattura digitale.
La consultazione telematica delle fatture elettroniche
Ad ogni modo, è comunque possibile documentare l’operazione con il solo documento commerciale (scontrino elettronico) salva espressa richiesta della fattura da parte del cliente.
Sia i consumatori finali persone fisiche che:
- i contribuenti forfettari o c.d minimi minimi nonché
- i condomini e gli enti non commerciali,
possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori. Comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC .
I soggetti citati ( forfettari, minimi, condomini ed enti non commerciali) non sono tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico. Da qui l’equiparazione ai consumatori finali, in merito al recapito della fattura.
Anche per i consumatori finali persone fisiche è possibile consultare in via telematica le fatture elettroniche emesse dagli esercenti per gli acquisti effettuati.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha messo disposizione un servizio gratuito ad hoc, “servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Consultazione fatture privati: Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche.
Il servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” è accessibile da parte dei consumatori finali, solo in presenza di una espressa adesione al servizio.
Per aderire non ci si può rivolgere al consulente o al commercialista di fiducia.
Entro quando è possibile aderire al servizio?
L’adesione può essere effettuata:
- a partire dal 1° luglio 2019 e
- fino al 28 febbraio 2021 (periodo transitorio),
anche tramite Fisconline.
Termini di adesione al servizio
Come appena detto, l’adesione a servizio può essere effettuata entro il 21 febbraio 2021.
Detto ciò, è importante fare l’adesione al più presto, per i seguenti motivi:
- i consumatori che aderiscono al servizio entro il 28 febbraio 2021 possono consultare le fatture emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca (da quando è in vigore l’obbligo di F.E.);
- superata tale data, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.
Ad ogni modo, sarà possibile aderire al servizio anche dopo il 28 febbraio 2021.
Attenzione però, in tale caso il contribuente potrà consultare solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio. Le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.