Conto corrente cointestato all’attenzione del Fisco. A breve potrebbero arrivare pesanti stangate sui conti corrente cointestati. Ciò, per via di una nuova ordinanza della Corte di Cassazione, con la quale i Giudici della Suprema Corte hanno considerato quale illecito e tassabile, il prelievo effettuato da uno dei due coniugi di somme riconducibili all’altro coniuge.
Finora, vigeva il principio in base al quale le somme depositate sul conto corrente cointestato fossero riconducibili ad entrambi i cointestati al 50%. Ora non sarà più così, i singoli prelievi potranno dare il via libera nuovi accertamenti da parte del Fisco.
L’ordinanza del 22 settembre della Corte di Cassazione: scacco matto ai conti cointestati
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25684 del 22 settembre, mette in allarme i contribuenti con conto corrente cointestato.
L’ordinanza prende spunto da un ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione una somma di cui un coniuge si era indebitamente appropriato in danno dell’altro coniuge. Nei fatti, uno dei due coniugi aveva prelevato dal conto corrente cointestato una somma di denaro versata dall’altro coniuge e a questa direttamente riconducibile. Per l’Agenzia delle entrate si tratta di proventi illeciti assoggettabili a tassazione. Illeciti in quanto il contribuente era stato condannato dal Giudice Civile al risarcimento dei danni subiti dal coniuge per l’arbitraria appropriazione della somma depositata sul conto corrente cointestato, che era stata percio’ considerata provento derivante da fatto illecito.
Secondo i Giudici, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all’altro coniuge non costituisce di per se’ atto di liberalita‘. Ciò consentirebbe all’altro coniuge di disporne liberamente.
Quali conseguenze per i contribuenti con il conto cointestato?
Di norma, ex art. 1298 c.c., le somme presenti sul conto corrente cointestato si presumono divise tra i due cointestatari in parti uguali.
Attenzione però, nel caso specifico dell’ordinanza, si trattava di somme di cui l’altro coniuge si era indebitamente appropriato. Somme per le quali era stato anche condannato alla restituzione dal Giudice civile.
Ad ogni modo, nessun obbligo di restituzione e/o rischio di pagare ulteriori tasse c’è per le somme prelevate per pagare spese per il mantenimento delle famiglia, spese di istruzione, educazione e ogni altra obbligazione contratta dai coniugi nell’interesse della famiglia (ex art.186 c.c.).