L’articolo 24 della prima bozza del DL Fiscale 2020 è stato definitivamente eliminato dal testo definitivo pubblicato da pochissimo in Gazzetta Ufficiale.
La norma prevedeva, per l’appunto, l’obbligatorietà, anche per semplificati e professionisti, dell’intestazione di un conto dedicato all’attività d’impresa.
La norma si sarebbe inserita all’interno di più ampio progetto di lotta all’evasione. Grazie ad un conto dedicato, dove transitano soltanto movimenti inerenti l’attività d’impresa, e non anche spese o entrate legate ad altre fattispecie di attività, si sarebbe potuto avere maggiore trasparenza circa tutte le transazioni esclusivamente aziendali.
La bozza della norma
La bozza del 16 ottobre, ormai eliminata, conteneva i seguenti interventi:
– «All’articolo 18, dopo il secondo comma è inserito il seguente: “I soggetti indicati alla lettera d) del primo comma dell’articolo 13, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito adottato, sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, solo le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 18-bis e 18-ter”;
– All’articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “I soggetti di cui al primo comma, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito adottato, sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, solo le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese».
L’obbligo del conto corrente dedicato permarrà, comunque, sia in capo ai soggetti con contabilità ordinaria quali, ad esempio, società di capitali, società di persone, ditte individuali con fatturato superiore ai 400 mila euro annui ecc.