La Legge di bilancio 2025 nel testo attuale in bozza prevede un bel taglio alle detrazioni ecobonus finalizzate al risparmio energetico. Il fatto che l’ecobonus diventa meno conveniente potrebbe spingere i contribuenti verso altre agevolazioni.
Il riferimento è al c.d. conto termico, ulteriore incentivo sempre destinato ad agevolare gli interventi di risparmio energetico.
Nel 2025 conviene di più l’ecobonus o il conto termico? Questa è una domanda che dovrà necessariamente porsi chi è intenzionato a sostituire a breve la caldaia della propria casa.
Vediamo nello specifico quali sono le differenze tra l’una e l’altra agevolazione.
Il conto termico
Il Conto Termico 65% (decreto Mi.Se 16 febbraio 2016) è un incentivo destinato a promuovere l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili negli edifici, rivolto sia ai privati che alle pubbliche amministrazioni.
Introdotto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), permette di coprire fino al 65% delle spese sostenute per interventi come la sostituzione di impianti di riscaldamento con soluzioni più efficienti (caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti solari termici).
L’incentivo viene erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario entro tempi relativamente brevi (1-2 mesi per privati, fino a 5 per le PA) e non ha vincoli di reddito. Il Conto Termico si distingue dalle detrazioni fiscali poiché non riduce l’imposta da pagare, ma prevede un rimborso diretto, rendendolo una soluzione rapida ed efficace per chi vuole ridurre i consumi energetici e contribuire alla sostenibilità ambientale.
Possono beneficiare degli incentivi conto termico: il o i proprietari dell’immobile su cui viene realizzato l’intervento (cosiddetto Soggetto Ammesso) oppure un affittuario o altro soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile in quanto titolare di altro diritto reale o personale di godimento, previa autorizzazione da parte del proprietario (cosiddetto Soggetto Ammesso Equiparato).
L’ecobonus 2025
Quando si parla di ecobonus si fa riferimento alla detrazione Irpef dedicata ai contribuenti che desiderano migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.
Consente di detrarre una percentuale delle spese sostenute per la sostituzione di vecchie caldaie con modelli a maggiore efficienza, come caldaie a condensazione di classe energetica A o superiore. Le percentuali di detrazione possono variare:
- 50%: per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe A;
- 65%: se, oltre alla caldaia a condensazione di classe A, si installano anche sistemi di termoregolazione evoluti (come le valvole termostatiche).
L’Ecobonus permette di detrarre la spesa in 10 rate annuali di pari importo, riducendo così l’imposta lorda. Questa agevolazione si applica sia a proprietari che a inquilini e ha l’obiettivo di incentivare la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, contribuendo a rendere gli edifici più sostenibili ed efficienti.
Attenzione, la Manovra 2025 prevede un taglio dell’ecobonus e del bonus ristrutturazione.
In particolare, la detrazione spetterà con le seguenti percentuali:
- 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025;
- 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Per i lavori sulle abitazioni principali però il bonus sarà: del 50% per le spese 2025; 36% per quelle 2026 e 2027.
Conto termico o ecobonus nel 2025. Come scegliere
In base a quanto detto fin qui conto termico ed ecobonus presentono analogie e differenze. Tra le analogie ad esempio c’è l’obbligo di pagamento tracciato della spesa nonché la chance di richiesta dell’incentivo anche da parte di un familiare convivente che paga l’intervento.
Le differenze principali riguardano le modalità di erogazione degli incentivi.
Ad esempio, per importi fino a 5.000 € è prevista l’erogazione dell’incentivo conto termico in un’unica rata. I tempi di pagamento sono all’incirca di 2 mesi. Per l’ecobonus invece parliamo di una detrazione da suddividere in 10 anni. Inoltre con il conto termico attivando in favore di chi ha installato la caldaia il mandato irrevocabile all’incasso il contribuente sarà tenuto a pagare l’importo dell’intervento già ridotto dell’incentivo conto termico.
A ogni modo le differenze possono essere così riassunte.
Aspetti | Conto Termico | Ecobonus |
Tipologia di incentivo | Rimborso diretto sul conto corrente, erogato in tempi brevi (1-2 mesi per privati, fino a 5 mesi per PA) | Detrazione fiscale riducente l’imposta lorda, suddivisa in 10 rate annuali di pari importo |
Percentuale di rimborso | Fino al 65% della spesa, variabile in base all’intervento e ai dispositivi installati | 50% per caldaie a condensazione di classe A; 65% con sistemi di termoregolazione avanzati |
Beneficiari | Privati e pubbliche amministrazioni | Privati, condomini e imprese, con requisiti specifici in base alla residenza o proprietà |
Erogazione dell’incentivo | Erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) direttamente sul conto corrente | Applicata in dichiarazione dei redditi e suddivisa in 10 quote annuali |
Accesso all’incentivo | Non cumulabile con ecobonus | Non cumulabile con il Conto Termico; variazioni per redditi oltre soglie specifiche |
Riassumendo…
- Incentivo: Conto Termico è un rimborso diretto; Ecobonus è una detrazione fiscale in 10 anni.
- Percentuali: Conto Termico copre fino al 65%; Ecobonus scende al 36% nel 2025 e 30% nel 2026-2027.
- Beneficiari: Conto Termico per privati e PA; Ecobonus anche per condomini e imprese.
- Erogazione: Conto Termico entro 2-5 mesi; Ecobonus rateizzato in 10 anni.
- Cumulabilità: Conto Termico a volte cumulabile; Ecobonus non cumulabile con il Conto Termico.