Con la circolare n. 17 / E del 22 giugno 2020: “Obbligo di invito al contraddittorio. Art. 4-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Chiarimenti”, l’agenzia delle entrate fornisce tutti i chiarimenti, dall’ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione, dell’istituto contraddittorio preventivo, il quale diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2020. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Contraddittorio Preventivo e nuove disposizioni
Il contraddittorio preventivo è un principio secondo cui il fisco prima di emettere un atto di accertamento è tenuto a dare modo al contribuente di fornire elementi a suo discarico.
Con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è stato introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
Dal prossimo 1° luglio, il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli, ossia per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.
l’Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori.
“l’avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L’esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell’accertamento”.
Questo è quanto specificato dalla stessa circolare, n. 17E del 22 giugno 2020, dell’Agenzia delle Entrate.
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