Ci sarà ancora da aspettare per la piena applicazione del contraddittorio preventivo generalizzato previsto dalla riforma fiscale con il decreto delegato n°219/2023. Infatti, con uno specifico “atto di indirizzo”, il MEF ha chiarito che: fino all’emanazione del decreto ministeriale che elencherà le fattispecie in cui il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso. In, ogni caso, fino al 30 aprile 2024 (data a decorrere dalla quale gli atti di accertamento dell’Agenzia dovranno seguire le regole stabilite dal recente articolo 1 del Dlgs n. 13/2024) nulla cambia sulle modalità procedurali di contraddittorio tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.
Dunque, fino al 30 aprile almeno e comunque fino all’adozione del decreto del MEF continueranno ad applicarsi le tutele procedurali meno ampie pre-riforma fiscale.
Il contraddittorio preventivo generalizzato
Il contraddittorio preventivo generalizzato è una delle più importanti novità della riforma fiscale. Grazie all’applicazione ad ampio raggio del contraddittorio preventivo, il contribuente partecipa attivamente all’attività di accertamento del fisco e non solo, potendo far valere le proprie ragioni circa la correttezza del comportamento tenuto ai fini del tributo o dell’imposta.
In base al nuovo art.6-bis dello Statuto del contribuente (L.n°212/2000):
tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita’, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
Dunque, come da relazione illustrativa che accompagna il decreto in parola, tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Nei fatti, l’obbligo di contraddittorio riguarda ad esempio anche i tributi locali (IMU, TARI, ecc). Rispetto a tali debiti, nei prossimi giorni pubblicheremo uno specifico approfondimento.
Nel rispetto della procedura di contraddittorio preventivo:
- l’agenzia delle entrate comunica al contribuente lo schema del provvedimento tributario con il quale si assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo;
- il provvedimento di accertamento finale non è adottato prima della scadenza del termine di 60 gg. Tale termine può essere prorogato per per non più di trenta giorni.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
Senza contraddittorio gli atti emessi sono annullabili.
Perchè è necessario il contraddittorio preventivo?
Nella relazione illustrativa del decreto in parola, viene spiegato che l’intervento della riforma fiscale è volto ad adeguare la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell’Unione Europea.
Rispettando altresì i canoni interpretativi del giusto processo applicati alla materia tributaria dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, 23.11.2006, Jussila v Finlandia, App. n. 73053/01, parr. 36 ss.). Tra le cause che determinano l’annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria, ora è specificata la violazione delle norme concernenti la partecipazione del contribuente (contraddittorio preventivo).
Contraddittorio preventivo per tutti i contribuenti. Indicazioni MEF (c’è ancora da aspettare)
La norma in esame prevede altresì che ci siano degli atti rispetto ai quali il contraddittorio non si applica. Si pensi ad esempio agli avvisi bonari da controllo formale o automatizzato delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Posto che la riforma fiscale rimanda ad un decreto del MEF per l’individuazione degli atti esclusi dal contraddittorio, ci si chiedeva se nel frattempo il “nuovo” istituto” potesse già essere considerato in vigore.
Contraddittorio preventivo. Manca un decreto
Ebbene, con uno specifico atto di indirizzo sul Contraddittorio preventivo, lo stesso MEF ha dichiaro che:
una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.
Nei fatti, per rendere pienamente operative le disposizioni di cui al contraddittorio preventivo generalizzato sarà necessario attendere il citato decreto del MEF. Decreto con il quale saranno individuati gli atti esclusi dall’istituto fiscale in parola.
Circa il riferimento alla data del 30 aprile, questa coincide con la data a decorrere dalla quale gli atti di accertamento dell’Agenzia dovranno seguire le regole stabilite dal recente articolo 1 del Dlgs n. 13/2024. Si vedano a tal fine le novità introdotte in materia di accertamento con adesione. Novità sono state apportate anche in materia di atti di recupero per indebito utilizzo di crediti d’imposta.
Riassumendo…
- La piena operatività del contraddittorio preventivo richiede uno specifico decreto del MEF;
- il decreto del MEF individuerà gli atti esclusi dal contraddittorio;
- a ogni modo, fino alla data del 30 aprile 2024 nulla scambia in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio a oggi in essere.